Reverse charge e fattura elettronica

L’inversione contabile o reverse charge e’quel meccanismo per cui l’Iva e’dovuta dal cliente anziche’ dal fornitore. Le fatture sono emesse dal cedente (o prestatore) senza Iva mentre il cessionario (o committente) integra la fattura con Iva, effettuando la doppia registrazione, nel registro Iva acquisti (per il conteggio dell’Iva a credito) e nel registro Iva vendite (per il conteggio dell’Iva a debito).

Il meccanismo e’ stato introdotto in alcuni settori considerati a rischio frodi Iva come, ad esempio, nell’edilizia. In tal modo l’acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo.

In ottica di fatturazione elettronica le operazioni rientranti nel regime dell’inversione contabile richiedono che il fornitore indichi l’imponibile, specificando la natura dell’operazione con il codice “N6-Inversione contabile”con registrazione dell’operazione nel registro Iva vendite.

Il cessionario (o committente) soggetto passivo Iva che riceve la fattura elettronica riportante la natura “N6″ai sensi dell’ art. 17 D.P.R. 633/72 , deve procedere all’integrazione della fattura elettronica ricevuta con l’imposta, effettuando la registrazione ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/72.

La mancata integrazione, anche in presenza di doppia registrazione, determina l’applicazione delle sanzioni amministrative comprese fra 500 e 20.000 euro da parte del cessionario o committente che omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile.

Con la fattura elettronica in formato xml, pertanto, il destinatario del file fattura ha l’onere di scegliere come assolvere all’integrazione del documento elettronico.

Nell’ipotesi di acquisti intracomunitari la fattura ricevuta non puo’ essere in alcun modo modificata, l’acquirente deve predisporre un altro documento in cui annotare sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura estera . Detto documento, se emesso in forma elettronica, e’ allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.

Qualora, invece, il documento integrativo sia redatto su supporto cartaceo si rende necessario materializzare la fattura estera per conservarla congiuntamente al menzionato documento.

Pertanto, ai fini della corretta applicazione del reverse charge “interno”l’integrazione della fattura elettronica passa necessariamente da un documento distinto predisposto dal cliente dell’operazione che dovra’ essere conservato insieme alla fattura ricevuta dal fornitore/prestatore, entro il 31 gennaio 2021 (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2019).

Reverse charge e fattura elettronica ultima modifica: 2019-05-06T06:21:28+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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