Reverse charge anche per i nuovi forfettari

La procedura dell’inversione contabile già in vigore al 31 dicembre 2014 e tuttora operante, prevista per alcune operazioni. Infatti per le prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia già previste dalla lettera a) del sesto comma dell’art.17 del decreto Iva, il reverse charge si applica dal terzo soggetto della filiera e cioè dal subappaltatore, quindi il debitore d’imposta è l’appaltatore il quale generalmente detrae interamente l’Iva risultante dalle annotazioni fra gli acquisti. Per i soggetti in regime ordinario le fatture ricevute in reverse charge ed integrate dell’Iva, che devono essere registrate nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, impattano l’imposta e nulla è dovuto all’erario. Invece per le operazioni soggette a reverse charge dal 1° gennaio 2015 quali le prestazioni di servizio di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, l’inversione contabile ai fini Iva coinvolge anche il committente perchè si applica in ogni caso quando essa è effettuata a favore di soggetti passivi. Quindi ad esempio un medico o qualsiasi altro soggetto che effettua operazioni esenti da Iva che ha affidato ad un’impresa le pulizie dello studio, riceve la fattura non soggetta ad Iva, deve integrarla dell’Iva e registrarla sia nel registro degli acquisti che vendite, però siccome il predetto soggetto non ha il diritto alla detrazione, dovrà versare periodicamente l’imposta, adempimento che prima non faceva; per di più perde l’esonero della dichiarazione annuale Iva. I contribuenti minimi e i nuovi forfettari emettono fattura senza applicazione dell’imposta ma segnalano sul documento che applicano il particolare regime; quindi il committente non deve integrare la fattura. Invece per le fatture d’acquisto essi risultano debitori d’imposta ed integrano le fatture ricevute in reverse charge, versando l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 

Reverse charge anche per i nuovi forfettari ultima modifica: 2015-02-11T08:05:29+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo