L’Agenzia delle Entrate ha confermato, durante Telefisco 2015, l’applicazione retroattiva del ravvedimento operoso anche per le violazioni commesse antecedentemente al 1°gennaio 2015 con l’unico limite che non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento, un avviso di liquidazione o un avviso bonario. Sugli avvisi bonari, l’Agenzia specifica che la presenza di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato e/o di quello formale è ostativa all’utilizzo del ravvedimento operoso solo ed esclusivamente in relazione alle violazioni e alle irregolarità riscontrabili con la comunicazione notificata, non precludendo al contribuente di utilizzare il nuovo istituto anche per il medesimo anno d’imposta e in relazione alla medesima imposta oggetto della comunicazione purchè si tratti di violazioni differenti. Rientrano tra gli atti ostativi, oltre agli avvisi bonari, non solo gli avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento ma tutti quegli atti che per loro natura sono autoritativi e impositivi e che contengono una pretesa tributaria. Sono dunque compresi, proprio per la loro natura impositiva, anche gi avvisi di recupero di crediti d’imposta e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni anche se non espressamente menzionati dalla norma, limitatamente al periodo d’imposta ovvero all’imposta oggetto dell’atto impositivo. Se i chiarimenti sino ad ora illustrati possono essere condivisi, altrettanto non può dirsi relativamente al ravvedimento sulle certificazioni del sostituto d’imposta. Per effetto del nuovo art.4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia dell’Entrate le certificazioni delle somme e dei compensi soggetti a ritenuta corrisposti nell’anno precedente, entro il 7 marzo di ciascun anno ( termine che, cadendo di sabato, quest’anno è differito al 9 marzo). In merito a ciò, l’Agenzia evidenzia che, come prevede la norma, in ipotesi di trasmissione errata della certificazione, non ci sono sanzioni se essa viene eseguita correttamente entro i cinque giorni successivi alla scadenza. In caso contrario per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica una sanzione di 100 euro.L’Agenzia delle Entrate afferma che non ci si può avvalere del ravvedimento operoso in quanto le certificazioni uniche da inviare entro il 7 marzo servono per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile e quindi non vi è compatibilità con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento. Al riguardo non si può sostenere che il ravvedimento non opera; al massimo si può sostenere che trattandosi di un obbligo comunicativo e non di “tributo” amministrato dalle Entrate, esso debba avvenire entro l’anno della violazione.
Retroattività del nuovo ravvedimento operoso
Retroattività del nuovo ravvedimento operoso ultima modifica: 2015-01-30T15:59:37+01:00 da