Restrizioni per le compensazione dei crediti

Tra le misure contenute nella manovra contenuta nel Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 in vigore dal 25 dicembre 2019 spiccano senz’altro le compensazioni dei crediti tributari allineando le modalita’ di utilizzo dei crediti Irpef, Ires  e Irap a quelle gia’ in vigore per i crediti Iva. 

Pertanto con decorrenza dai crediti maturati dal periodo in corso al 31 dicembre 2019, e’previsto che la compensazione orizzontale nel modello F24 dei crediti Irpef, Ires e Irap nonche’ relative addizionali e imposte sostitutive per importi superiori a 5.000 euro annui puo’ essere effettuata esclusivamente:

  • utilizzando i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate 
  • dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale da cui scaturisce l’eccedenza d’imposta.

Ne deriva che il credito Irpef, Ires o Irap 2019 non potra’ come invece avveniva in passato per i crediti maturati negli anni precedenti, essere compensato orizzontalmente dal 1^gennaio 2020, ma a tal fine si dovra’ attandere il decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. Dunque nell’ipotesi in cui il modello Redditi 2020 sia presentato in data 31 ottobre 2020 il credito ivi emergente (Irpef o Ires) potra’ essere utilizzato in compensazione orizzontale dal 10 novembre 2020. L’utilizzo in compensazione in violazione di quanto sopra previsto comporta lo scarto del modello F24.  E’comunque possibile richiedere a rimborso il credito, cosi’come riportarlo nella dichiarazione successiva.

Anche per l’IVA i cui  soggetti passivi sono tenuti a presentare dal 1^febbraio la dichiarazione Iva 2020 per l’anno 2019 e chiudono la dichiarazione con un credito, la compensazione orizzontale del credito fino a 5.000 euro non richiede alcun adempimento ne’e’ vincolata dal punto di vista temporale (e’ probabile che tale importo sia stato oggetto di compensazione lo scorso 16 gennaio), viceversa, la compensazione dell’importo eccedente rispetto alla predetta somma richiede la previa presentazione della dichiarazione (munita del visto di conformita’) e il decorso di almeno 10 giorni (per coloro che presentano la dichiarazione entro il prossimo 6 febbraio sara’ possibile utilizzare in compensazione il credito gia’ a partire dal 16 febbraio).

Si ricorda che non costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del modello F24 per la compensazione ïnterna”del credito IVA (esempio compensazione del credito Iva 2019  da dichiarazione annuale, con il debito Iva del 1^trimestre 2020). 

 

 

Restrizioni per le compensazione dei crediti ultima modifica: 2020-01-29T06:15:11+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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