Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza 22 settembre 2017 n.22082, hanno stabilito che, all’interno del sistema di illecito amministrativo, la solidarietà prevista dall’art.6 della L.689/1981 non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uni scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione.
Pertanto l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell’ipotesi, in cui quest’ultima, ai sensi dell’art.14 comma 6 della L.689/1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione.
Ulteriore conseguenza è che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero ai sensi dell’art.6 comma 4 della L.689/1981, verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione.