Il liquidatore nel momento in cui accetta la nomina, assumendone i relativi oneri, essendo a conoscenza della crisi di liquidita’ dell’azienda ed avendo preferito anteporre al pagamento dei debiti tributari il pagamento degli stipendi dei dipendenti, compresi TFR e anticipi della cassa integrazione, si rende consapevolmente autore dell’omissione. E’quanto viene stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.52851 depositata il 23/11/2018, in quanto si e’ritenuto che il liquidatore abbia compiuto una scelta ben precisa.
Nella pronuncia in esame, i giudici di legittimita’ hanno evidenziato la circostanza che il liquidatore al momento della sottoscrizione della dichiarazione Iva, era ben a conoscenza dell’esposizione della societa’ verso l’Erario, anche perche’ egli, prima dell’assunzione dell’incarico di liquidatore, aveva curato, nelle veste di commercialista, la redazione dei bilanci della societa’, per cui non poteva ignorarsi che la reale situazione economica dell’impresa fosse ignota al liquidatore, pertanto non avendo provveduto a ripartire le risorse in modo da adempiere in parte l’obbligazione tributaria ha operato una sorte di “distrazione” della provvista economica a tal fine destinata.
E’questo un orientamento importante della Cassazione in quanto non si configura un motivo di esclusione dal reato di omesso versamento dell’Iva lo stato di dissesto imputabile alla precedente gestione, quando risulta che il liquidatore al momento del suo subentro nella carica, aveva la consapevolezza della crisi di liquidita’ e non era nell’impossibilita’ di intraprendere alcuna iniziativa per fronteggiare la situazione, in quanto era obbligato ad accantonare le risorse necessarie per il soddisfacimento dell’obbligo tributario prioritario e provvedere alla corresponsione del tributo.
Il profilo di colpevolezza del liquidatore deve essere individuato non solo e non tanto nell’accettazione della carica di liquidatore in presenza di una condizione di oggettiva difficolta’ economica della societa’ ma anche e soprattutto nella sua concreta gestione aziendale in quanto non ha provveduto ad effettuare un pagamento almeno parziale o comunque dilazionato del debito d’imposta, operando scelte diverse nella ripartizione delle risorse finanziarie disponibili.