L’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilita’ di effettuare da parte dell’acquirente la possibilita’ di effettuare i resi merce effettuati a fronte di operazioni certificate da scontrino fiscale. Le ipotesi considerate sono:
- sostituire un bene acquistato con altro prodotto di uguale o maggiore valore.
- ottenere un buono acquisto da spendere in un momento successivo
In entrambi i casi, il recupero dell’imposta e’ ammesso solo al momento di effettuazione di una sono operazione, sottraendo dal corrispettivo di quest’ultima il prezzo della merce sostituita, che viene evidenziato nel nuovo scontrino emesso alla voce “rimborsi per restituzione merce venduta”.
Tuttavia tale procedura e’ammessa a condizione che l’aliquota Iva applicata ai beni resi sia la stessa applicabile ai beni ceduti in sostituzione (salvo che l’esercente applichi il metodo della ventilazione).
L’esercente, inoltre, e’tenuto ad acquisire lo scontrino originario, anche in copia fotostatica, a a conservare sia questo che l’eventuale buono acquisto.
Vi e’un’altra ipotesi che consiste nella restituzione dei beni con rimborso integrale del prezzo . E’una procedura che prevede la possibilita’ che l’esercente, all’atto della restituzione dei beni e della presentazione dello scontrino originario , apra una pratica di reso, attribuendo alla stessa un numero di identificazione, e indicandovi tutti i dati e i documenti relativi all’originaria operazione e alla sua risoluzione.
Il numero di tale pratica deve essere poi riportato sia nella scrittura effettuata per registrare la restituzione dei beni nella contabilita’ di magazzino, sia nel nuovo scontrino fiscale rilascaito al cliente (contenente l’indicazione “rimborso per restituzione vendita”).
L’esercente deve poi registrare lo scontrino con segno negativo, in diminuzione dei corrispettivi del giorno soggetti alla medesima aliquota Iva del bene restituito e restituire al cliente il prezzo pagato, facendogli sottoscrivere apposita ricevuta. la pratica di reso, inoltre, deve essere conservata fino alla scadenza dei termini di accertamento.