Il possesso di partecipazione in societa’ puo’ compromettere l’applicazione del regime forfettario. Per accedere al regime forfettario occorre infatti essere in possesso di specifici requisiti e non trovarsi in situazioni definite cause ostative. I requisiti di accesso sono due:
- non aver percepito ricavi/compensi di ammontare superiore ad 85.000 euro nell’anno precedente e non aver superato la soglia di 20.000 euro di spese sostenute per lavoro dipendente ed accessorio.
Tra le cause ostative figura una delle fattispecie che se verificata non permette di accedere al regime vale a dire il possesso di partecipazioni, come ad esempio partecipazione in societa’ di persone o partecipazione in societa’ a responsabilita’ limitata. Il primo caso e’ quello di contribuente che contemporaneamente all’esercizio dell’attivita’, partecipa a societa’ di persone, associazioni o imprese familiari, in questa fattispecie sussiste una totale incompatibilita’ e il regime forfettario non puo’ essere applicato, salvo il caso in cui la partecipazione sia ceduta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario.
Diverso il caso della partecipazione in societa’ a responsabilita’ limitata il cui possesso preclude l’accesso al regime forfettario solo se la partecipazione sia di controllo e che l’attivita’ della societa’ partecipata sia riconducibile a quella svolta autonomamente. In mancanza di uno dei suddetti requisiti la causa ostativa non opera e l’accesso al regime in presenza degli altri requisiti e’ ammesso. Nel caso di partecipazione in una societa’ per azioni o in una societa’ in accomandita perse azioni non sussiste alcun ostacolo.
Nel caso di contribuente che svolge attivita’ di lavoro dipendente e che intendono avviare un’attivita’ di impresa, arte o professione, possono accedere al regime forfettario ma devono prestare attenzione a non incorrere in una causa ostativa. L’accesso al regime e’ precluso alle persone fisiche la cui attivita’ e’ esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta nei confronti di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente ai suddetti datori di lavoro. Se invece il contribuente percepisce reddito da pensione obbligatorio per legge la suddetta fattispecie non e’da considerarsi causa ostativa alla scelta del regime forfettario. Cio’ significa che il pensionato che svolge prevalentemente il suo lavoro nei confronti dell’ex datore di lavoro non deve preoccuparsi della causa ostativa. Non sussiste un divieto generalizzato allo svolgimento di attivita’ nei confronti del datore/exdi 3 datore di lavoro ma e’solo richiesto che l’attivita’ non sia svolta prevalentemente nei confronti di questo soggetto. Il lavoro s’intende svolto prevalentemente nei confronti di un soggetto se piu’del 50% dei compensi/ricavi percepiti derivano da quel soggetto, tale requisito occorre verificarlo solo al termine del periodo d’imposta. Se alla fine del periodo d’imposta risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del datore di lavoro, dovra’ fuoriuscire dal regime forfettario nel 2025. Esiste inoltre un’altra fattispecie legata al lavoro dipendente che puo’ determinare la fuoriuscita dal regime forfettario ed e’ legato all’ammontare del reddito percepito. Sono infatti esclusi dal regime coloro che nell’anno precedente hanno superato la soglia di 30.000 euro. Questo limite non va verificato se il rapporto di lavoro dipendente e’cessato nel corso dell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario e sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione (quest’ultimo va considerato ai fini della determinazione della soglia di 30.000 euro in quanto considerato assimilato a lavoro dipendente, anche autonomo). La soglia di superamento del suddetto limite va verificata nel caso in cui il lavoro dipendente e’cessato nello stesso anno di applicazione del regime forfettario.
Anche per i soggetti che hanno scelto il regime forfettario a decorrere dal 2024 vi e’ l’obbligo di applicazione di emettere la fattura elettronica entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. Resta ferma la possibilita’ di emettere una fattura differita cioe’entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione qualora sia supportata da un altro documento che ne attesti l’effettuazione stessa (ddt).