Relazione unitaria sindaci-revisori

Il documento, relativo alla relazione unitaria sindaci-revisori, contiene una sezione dedicata al caso di societa’ che presentano dubbi significativi sulla continuita’ aziendale, con particolare riferimento agli scenari creatisi per effetto dell’emergenza pandemica da COVID-19 e una sezione dedicata alla revisione nelle nano imprese. 

In tema di dubbi sulla continuita’ aziendale il documento sottolinea che i sindaci-revisori sul bilancio 2019 dovranno fare riferimento, come in passato, ai principi di comportamento del collegio sindacale del CNDCEC  vigenti e al principio ISA Italia 570, ritenendo non applicabili le norme del Codice della crisi relative agli indicatori ed indici di bilancio, in quanto esistono criticita’ legate alla diffusione del COVID-19 in molti settori di attivita’. Il contenuto delle relazioni  degli organi amministrativi, di controllo e dei revisori deve essere elaborato con estrema cautela e attenzione. 

Redigere piani previsionali in questa fase presenta margini di incertezza davvero singolari in quanto legati, oltre che ad un superamento della fase di contagio e al ripristino delle attivita’ di mercato, anche alle misure di sostegno che verranno garantite dallo Stato, soprattutto nei riguardi di settori di attivita’ che hanno dovuto interrompere le proprie attivita’ produttive. 

Sicuramente attivita’ doverosa e’ quella di fornire nella nota integrativa un’appropriata informativa al riguardo per mettere in grado gli stakeholder di valutare al meglio la situazione. 

I sindaci-revisori si troveranno di fronte a incertezze significative, a causa dell’emergenza pandemica, sulla capacita’ della societa’ sottoposta a revisione di mantenere la continuita’ aziendale. 

Si ricorda che secondo l’OIC 11 e come evidenziato nell’ISA Italia 570, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacita’dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, quindi nel caso di un bilancio 2019, fino al 31 dicembre 2020. In ogni caso il revisore deve coprire il periodo temporale analogo a quello coperto dalla direzione. 

Qualora il revisore abbia acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, ma dovesse ritenere che gli impatti dell’emergenza in corso possano far sorgere dubbi significativi sulla capacita’ dell’impresa di continuare ad operare come un’entita’ in funzionamento, egli dovra’ attivare una serie di procedure aggiuntive per valutare se sono necessarie modifiche alla propria relazione sul bilancio. Tali procedure devono includere:

  • la richiesta alla direzione, se non vi ha gia’provveduto di effettuare una valutazione sulla capacita’ dell’impresa di continuare ad operare.
  • la valutazione dei piani d’azione futuri della direzione, di come le azioni possano migliorare la situazione e se i piani siano attuabili;
  • la valutazione dell’attendibilita’ dei dati utilizzati per la previsione dei flussi di cassa;
  • la richiesta di attestazioni scritte alla direzione in merito ai piani d’azione futuri e alla loro fattibilita’. 

Una volta completata l’attivita’ di ricerca e di analisi degli elementi probativi, il revisore puo’ giungere alle seguenti conclusioni:

  • il presupposto della continuita’ e’appropriato 
  • il presupposto della continuita’ aziendale e’ inappropriato. 

Gli stessi sindaci=revisori sono impossibilitati a recarsi presso gli uffici della societa’ e. spesso, nei propri uffici. Potrebbero, quindi verificarsi notevoli rallentamenti nelle attivita’ di vigilanza e revisione per ragioni oggettive indipendenti dalla volonta’ dei sindaci-revisori e conseguentemente difficolta’ nel garantire tempi e procedure idonei a rilasciare la relazione al bilancio 2019 in tempo utile per il deposito nei termini previsti dall’art. 2429 c.c. 

Nella  situazione appena descritta, la societa’ puo’ valutare l’opportunita’ di rinviare i termini di approvazione del bilancio d’esercizio, al fine di avere un lasso di tempo piu’ ampio, per finalizzare la predisposizione del fascicolo di bilancio e le ulteriori  considerazioni sulla continuita’ aziendale. 

Sul tema delle nano-imprese, riguardo le societa’ che per la prima volta si sono trovate a nominare organi di vigilanza e/o di revisione legale entro il termine del 16 dicembre 2019, a seguito dell’ampliamento dell’obbligo derivante dalla modifica dell’art.2477, per effetto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, devono essere sottoposte anche per l’esercizio 2019 , relativamente al bilancio 2019,  al giudizio da parte dell’organo di controllo e/o di revisione, in quanto questi ultimi non possono essere revocati, in quanto nominati per il triennio 2019-2021, e quindi tenuti a presentare la loro relazione anche per l’annualita’ 2019. 

 

 

 

 

Relazione unitaria sindaci-revisori ultima modifica: 2020-03-21T06:04:15+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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