Ai fini dell’antiriciclaggio (art.49 del Dlgs.231/2017) e’ vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 3 mila euro.
L’art.49 del Dlgs. 231/2007 prevede infatti un limite di 2.999,99 euro al trasferimento di denaro contante effettuato in favore di soggetti diversi ad esclusione del versamento bancario effettuato dal correntista sul proprio conto corrente, perche’ il denaro resta nella disponibilita’ di quest’ultimo.
Nel caso di emissione di fattura superiore a 3000 euro e conseguente frazionamento del pagamento a 30, 60 e 90 giorni e ciascuno dei tre pagamenti non supera il limite di 2.999,99 euro, viene sicuramente rispettato il divieto imposto dall’art.49 del decreto antiriciclaggio ( Dlgs.21/2007).
Per i contratti di locazione gli importi pari o superiore a 3 mila euro mensili in contanti sono vietati. In questo caso sia il locatore che il conduttore vanno incontro a una sanzione che puo’ andare da 3 mila a 50 mila euro.
Inizialmente era stato previsto l’obbligo per i commercianti ed i professionisti di non rifiutare i pagamenti di importo superiore a a 5 euro, con carta di credito o di debito (bancomat), e in generale con moneta elettronica o altri strumenti tracciabili. Il che avrebbe costretto tutti all’installazione del dispositivo Pos (Point of sale). Uno schema di decreto legislativo messo a punto dal governo prevedeva l’irrogazione di una sanzioe di 30 euro, ma questo schema e’ stato bocciato dal Consiglio di Stato. Quindi attualmente pur essendoci l’obbligo di Pos, non é prevista alcuna sanzione a carico di esercenti e professionisti.
Per quel che riguarda il contante da portare all’estero, ad esempio quando si va in vacanza, sono vietate le somme superiori a 10 mila euro e il limite riguarda anche gli assegni e titoli al portatore. Se la cifra da trasportare oltrefrontiera supera il tetto indicato, é necessario rilasciare una dichiarazione presso la dogana al momento in cui si varca il confine. Il limite di 10 mila euro vale per tutti i Paesi UE ed extra Ue, l’eventuale violazione comporta il sequestro amministrativo fino al 40% dell’importo eccedente il limite, oltre a una sanzione pari al 40% di tale valore di eccesso (con un minimo di 300 euro).
Un limite piu’ stringente e’previsto per le retribuzioni ai lavoratori dipendenti o i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi. Qui il divieto é assoluto, niente contanti, neanche in parte ma restano esclusi le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i pagamenti effettuati ai collaboratori domestici o dalla Pubblica Amministrazione. In caso di violazione si applica una sanzione che va da un minimo di 1000 a un massimo di 5 mila euro.
Sempre in tema di accrediti dal 2012 non é possibile riscuotere in contanti le pensioni di importo mensile superiore a 1000 euro. Il pensionato deve quindi ottenere l’accredito su un conto corrente bancario, postale, oppure una carta prepagata. Solo dopo aver ottenuto l’accredito, il pensionato potra’ effettuare il ritiro del denaro contante.
I pagamenti a favore di associazioni e societá sportive dilettantistiche senza fini di lucro, che hanno optato per il regime agevolato ex legge 398/1991 se sono d’importo pari o superiore a mille euro vanno eseguiti su conti correnti bancari o postali intestati. L’inosservanza di questo limite non determina la decadenza dal regime agevolato (forfettario) ma la sanzione da 250 a 2 mila euro. prevista dall’art.11 del Dlgs.471/1997.
Infine dal 1^luglio scorso, non puo’ essere pagato in contante l’acquisto di carburante per autotrazione, in base alla norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, l’eventuale violazione comporta l’indeducibilita’ del costo e l’indetraibilitá dell’Iva.