Prima casa agevolata
In tema di imposta di registro i presupposti a base del beneficio sono sintetizzabili come segue:
- Immobile da acquistare “non di lusso” ubicato nel Comune di residenza del contribuente, ovvero nel Comune ove stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
- Impossidenza di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, fatta eccezione per l’ipotesi di obbligo a rivendere l’altra abitazione agevolata entro due anni dal nuovo acquisto.
- mancata precedente fruizione dell’agevolazione prima casa.
Anche la base imponibile muta. Grazie al meccanismo del prezzo-valore, è possibile calcolare le imposte nei trasferimenti tra privati, aventi ad oggetto unità abitative e relative pertinenze, utilizzando il parametro catastale (e non il prezzo di trasferimento). In questo caso, la rendita catastale si moltiplica per 115,50 per la prima casa e per 126 in assenza di richiesta dei benefici.
La differenza tra prima casa e abitazione principale rileva anche ai fini IMU, nel senso che l’esenzione IMU opera indipendentemente dalla richiesta dei benefici prima casa a condizione che il contribuente sia residente anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile.
Bonus edilizi
Dal 2025 – e quindi anche per quest’anno- la percentuale di detrazione del Bonus Casa (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) del Sisma bonus (interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche) ed Ecobonus (cappotti termici, pannelli solari. , impianti di riscaldamento, schermature solari ecc.) si sono sdoppiate, in funzione della tipologia di abitazione su cui sono effettuati i lavori. In particolare fermo restando il massimale di spesa di 96.000 euro per il bonus casa, l’aliquota applicabile per tutti gli interventi agevolati (escluse le sostituzioni di caldaie a condensazione che non sono più ammesse) è del 36% nelle seconde case e del 50% soltanto sull’abitazione principale. Per usufruire di quest’ ultima aliquota il contribuente deve risultare titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione) al momento di inizio lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente considerato che le norme consentono l’aliquota del 50% solo ai proprietari o usufruttuari, il familiare convivente nonchè il detentore dell’immobile (il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, le detrazioni nella misura del 36%. Nel caso di interventi su parti comuni di edifici, la maggiorazione al 50% deve essere applicata alla quota spese imputata al singolo condomino se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, per gli altri condomini, non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento e anche se titolari non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale è possibile usufruire delle detrazioni spettanti con aliquota del 36%.
Infine il bonus mobili resta quest’anno al 50% a prescindere dalla tipologia di abitazione, con massimale di spesa di 5.000 euro.