Regole fiscali sulla casa

Prima casa agevolata

In tema di imposta di registro i presupposti a base del beneficio sono sintetizzabili come segue:

  1. Immobile da acquistare “non di lusso” ubicato nel Comune di residenza del contribuente, ovvero nel Comune ove stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.
  2. Impossidenza di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, fatta eccezione per l’ipotesi di obbligo a rivendere l’altra abitazione agevolata entro due anni dal nuovo acquisto.
  3. mancata precedente fruizione dell’agevolazione prima casa.

Anche la base imponibile muta. Grazie al meccanismo del prezzo-valore, è possibile calcolare le imposte nei trasferimenti tra privati, aventi ad oggetto unità abitative e relative pertinenze, utilizzando il parametro catastale (e non il prezzo di trasferimento). In questo caso, la rendita catastale si moltiplica per 115,50 per la prima casa e per 126 in assenza di richiesta dei benefici.

La differenza tra prima casa e abitazione principale rileva anche ai fini IMU, nel senso che l’esenzione IMU opera indipendentemente dalla richiesta dei benefici prima casa a condizione che il contribuente sia residente anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile.

Bonus edilizi 

Dal 2025 – e quindi anche per quest’anno- la percentuale di detrazione del Bonus Casa (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) del Sisma bonus (interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche) ed Ecobonus (cappotti termici, pannelli solari. , impianti di riscaldamento, schermature solari ecc.) si sono sdoppiate, in funzione della tipologia di abitazione su cui sono effettuati i lavori. In particolare fermo restando il massimale di spesa di 96.000 euro per il bonus casa, l’aliquota applicabile per tutti gli interventi agevolati (escluse le sostituzioni di caldaie a condensazione  che non sono più ammesse) è del 36% nelle seconde case e del 50% soltanto sull’abitazione principale. Per usufruire di quest’ ultima aliquota il contribuente deve risultare titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria)  o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione) al momento di inizio lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente considerato che le norme consentono l’aliquota del 50% solo ai proprietari o usufruttuari, il familiare convivente nonchè il detentore dell’immobile (il locatario o il comodatario) possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, le detrazioni nella misura del 36%. Nel caso di interventi su parti comuni di edifici, la maggiorazione al 50% deve essere applicata alla quota spese imputata al singolo condomino se il medesimo è proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, per gli altri condomini, non titolari di diritto di proprietà o diritto reale di godimento e anche se titolari non abbiano adibito l’immobile ad abitazione principale è possibile usufruire delle detrazioni spettanti con aliquota del 36%. 

Infine il bonus mobili resta quest’anno al 50% a prescindere dalla tipologia di abitazione, con massimale di spesa di 5.000 euro. 

 

 

 

Regole fiscali sulla casa ultima modifica: 2026-08-20T06:10:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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