Regolarizzazione del magazzino nel quadro RQ

L’efficacia della regolarizzazione di magazzino (articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di Bilancio 2024) si ottiene compilando i righi RQ110-RQ112 del modello Redditi 2024. Al mancato pagamento della sostitutiva consegue l’iscrizione a ruolo delle somme non pagate, con interessi e sanzioni, ma non l’inefficacia della movimentazione delle giacenze.

L’operazione più costosa è eliminare valori superiori a quelli effettivi, poiché il legislatore presume vendite “in nero”. Ecco perché viene richiesto sia un importo a titolo di Iva (pari all’aliquota media applicata al valore eliminato moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione da stabilire con decreto dirigenziale) sia una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap (ad un’aliquota del 18% da applicarsi sul presunto “margine” dell’operazione non rilevata contabilmente, pari alla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il medesimo valore eliminato).

Contabilmente, se l’errore (considerato non rilevante: Oic 29) è imputato a conto economico quale sopravvenienza, va stornato con una variazione di segno contrario in dichiarazione dei redditi e Irap. Così come va resa indeducibile la sostitutiva imputata a costo, compreso (stando alla circolare 115/2000) l’importo relativo all’Iva.

I versamenti devono avvenire in due rate:

la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi 2023 (1° luglio o 31 luglio a seconda dei casi);

la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi 2024 (30 novembre)

Regolarizzazione del magazzino nel quadro RQ ultima modifica: 2024-04-27T06:10:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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