Regolarizzazione del magazzino entro fine mese

Le imprese che si avvalgono della facolta’di adeguare le esistenze iniziali di magazzino (ai sensi dell’art.1 commi 78-85 della L. 213/2023) devono versare la prima rata delle imposte dovute entro lunedi’30 settembre 2024. La possibilita’ di adeguamento riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 ed e’ riservata agli esercenti attivita’ d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali.

Sotto il profilo oggettivo, l’adeguamento puo’ riguardare i beni di cui all’art.92 del TUIR. Si tratta quindi delle rimanenze:

  • di beni alla cui produzione o al cui scambio e’ diretta l’attivita’ d’impresa 
  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono invece escluse le rimanenze relative alle:

  • commesse infrannuali (cioe’ di durata inferiore a 12 mesi), in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute. 
  • opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

L’adeguamento che va richiesto in sede di dichiarazione dei redditi compilando la sezione XXVII del quadro RQ del modello Redditi 2024 puo’avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantita’ o valori superiori a quelli effettivi
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Nel primo caso, occorre versare:

  • l’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per i coefficienti maggiorazione specifico per ogni attivita’, come individuato dal DM. 24 giugno 2024 
  • un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, pari al 18% della differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato. 

Invece nella seconda ipotesi (iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse) e’dovuta l’imposta sostitutiva del 18% da calcolare sul valore iscritto.

In base alla disciplina generale, le suddette imposte vanno versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
  • la seconda, entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30 settembre 2023.

 

Regolarizzazione del magazzino entro fine mese ultima modifica: 2024-10-01T06:12:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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