Registro unico nazionale del Terzo settore

A partire da ieri si e’data attuazione all’art.53 del Codice del Terzo settore. Con esso si disciplinano le procedure per l’iscrizione e la cancellazione degli enti dal RUNTS. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nonche’ i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, per garantire l’uniformita’ di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale. 

Il decreto ministeriale ha gia’ passato il vaglio della Corte dei Conti ed e’in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A partire da tale pubblicazione, s’individuera’ con apposito provvedimento il termine di operativita’ del registro a decorrere dal quale avra’ inizio il processo di trasferimento dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS. 

Le ODV e APS non potranno piu’ iscriversi negli attuali registri (regionali o provinciali), ma dovranno farlo solo presso il Registro Unico. 

  • L’Agenzia delle Entrate pubblichera’ sul proprio sito l’elenco degli iscritti nell’anagrafe Onlus relativi al giorno antecedente il giorno di operativita’ del Registro e comunichera’ allo stesso i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell’anagrafe Onlus e cioe’ il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalita’ e il codice fiscale del rappresentante legale. 
  • ciascuna Onlus successivamente all’inserimento nel sito dell’Agenzia potra’ presentare domanda per l’iscrizione al RUNTS evidenziando la sezione in cui vuole essere iscritta. 
  • associazioni, fondazioni e altri enti diversi da ODV, APS e Onlus potranno scegliere (se in possesso dei requisiti richiesti) di iscriversi in una delle sette sezioni del RUNTS. 

 

Registro unico nazionale del Terzo settore ultima modifica: 2020-10-11T06:14:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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