Registro unico del terzo settore

Sono diversi gli step da considerare per l’operativita’ del Registro, che cambiano a seconda della veste giuridica che l ente decidera’di adottare.

Il primo passaggio di ricognizione riguardera’ organizzazioni di volonatariato (OdV) e associazione di promozione sociale (Aps) alle quali sono dedicate specifiche sezioni del Registro, nelle quali gli enti andranno a confluire con un processo di trasmigrazione automatica dei dati contenuti negli attuali registri speciali.

Un successivo e diverso step coinvolgera’ invece gli enti con la qualifica di Onlus. L’ultima fase vedra’ il via della sezione residuale dedicata agli altri enti del terzo settore, in cui si collocheranno anche gli enti che non potranno o vorranno acquisire qualifiche specifiche. 

Per Odv e Aps non dovrebbero in astratto sorgere particolari problemi, trovando esse la loro collocazione naturale nelle relative sezioni del registro. Particolare attenzione, invece, dovranno prestare gli enti che non avendo ancora ottenuto il riconoscimento come Odv/Aps e non risultando iscritti nei relativi registri, non potranno beneficiare della trasmigrazione automatica prevista dal Codice del terzo settore. 

Un discorso diverso riguarda le Onlus la cui qualifica identifica civilisticamente una pluralita’ eteregonea di enti no profit accomunati da un unico regime fiscale. Si potrebbe ipotizzare  una loro prima trasmigrazione nella sezione residuale “altri enti del terzo settore” del nuovo Registro, salvo poi concedere la possibilita’ di optare per altre  specifiche sezioni. 

Nell’ottica di riorganizzare il mondo no profit e superare la frammentarieta’ esistente tra Regioni e prefetture, il Registro Unico costituira’ anche l’occasione per mappare il terzo settore consentendo, peraltro, l’eliminazione dagli attuali registri degli enti inattivi e destinati alla cancellazione. 

In conclusione, secondo il Dlgs.117/2017, gli enti interessati dovranno scegliere in quale categoria collocarsi e il Registo unico nazionale sara’composto dalle seguenti sette sezioni: 

  • Organizzazioni di volontariato 
  • Associazione di promozione sociale 
  • Enti filantropici
  • Imprese sociali,  incluse le cooperative sociali 
  • Reti associative
  • Societa’ di mutuo soccorso 
  • Altri enti del terzo settore 

Escluse le reti associative, nessun ente puo’ essere contemporaneamente iscritto in piu’ sezioni 

 

 

 

 

 

 

Registro unico del terzo settore ultima modifica: 2019-07-30T06:11:37+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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