Registro dei Compro Oro da oggi operativo

L’avvio del Registro e’ stato fissato per oggi 3 settembre. Gli operatori in attivita’ dovranno presentare la domanda d’iscrizione entro il 2 ottobre. E’ stato reso noto il contributo che dovra’ necessariamente essere versato al momento dell’iscrizione per gli operatori ancora non operanti sul mercato.

La disciplina prevede che sia versato un contributo differente a seconda che l’attivita’ venga esercitata con una delle forme societarie previste dal nostro ordinamento oppure sotto la forma di ditta individuale. In particolare il contributo fisso e’ cosi’ distinto:

Societa’ di persone e di capitali     230 euro

Ditte individuali                               120 euro

Al contributo fisso deve poi aggiungersi un contributo variabile di 70 euro che deve essere moltiplicato per il numero di punti vendita posseduti.

Qualora invece l’atttivita’ di compro oro venisse esercitata come attivita’ secondaria il contributo fisso da versare al momento dell’iscrizione e’pari a:

Societa’ di persone e di capitali     210 euro

Ditte individuali                               100 euro

Per quanto riguarda invece il contributo annuale che gli iscritti dovranno versare per gli anni successivi sara’ determinato dall’ OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita’ finanziaria e dei mediatori) con successivo provvedimento.

Qualora l’ istanza di iscrizione venisse rigettata dall’OAM oppure in ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, i contributi gia’ versati non saranno rimborsati dall’ Organismo. Nel caso invece in cui vi sia un soggetto che sia stato cancellato dal Registro e che presenti una nuova domanda di iscrizione, l’ OAM  chiarisce che restano ferme le precedenti posizioni debitorie.

Il D.Lgs. 92/2017 fissa determnati obblighi in capo agli operatori compro oro:

  • identificazione della clientela: gli operatori compro oro, prima di eseguire l’operazione, devono identificare il cliente secondo le modalita’ previste dal decreto antiriciclaggio (D.lgs.231/2007).
  • limite uso contante: per le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro e’ necessario utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal denaro contante che garantiscano la tracciabilita’ dell’operazione e la sua univoca riconducibilita’ al disponente.
  • tracciabilita’: gli operatori di compro oro sono obbligati all’utilizzo di un conto corrente (bancario o postale) dedicato esclusivamente all’attivita’  di compro oro.

Per ogni operazione eseguita gli operatori devono predisporre una scheda (numerata progressivamente) su cui indicare:

  • i dati identificativi del cliente
  • gli estremi della transazione effettuata con mezzi diversi dal denaro contante
  • una descrizione sulle caratteristiche dell’oggetto prezioso , sulla natura e qualita’
  • la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto
  • due fotografie in formato digitale dell’oggetto prezioso (con prospettive diverse)
  • la data e l’ora dell’operazione
  • l’importo corrisposto e il mezzo di pagamento usato.

Al termine dell’operazione l’operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite. Gli operatori devono conservare i dati acquisiti per un periodo di 10 anni, inoltre gli operatori devono inviare alla UIF (Unita’ di informazione finanziaria) le segnalazioni sospette secondo le modalita’ stabilite dal decreto antiriciclaggio (D.Lgs.231/2007).

 

 

Registro dei Compro Oro da oggi operativo ultima modifica: 2018-09-03T06:04:58+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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