I registri Iva delle vendite e degli acquisti potranno essere tenuti con sistemi elettronici, senza che sia necessaria la relativa stampa entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. E’ necessario, tuttavia, che in caso di accessi, ispezioni o modifiche, gli stessi risultino sempre aggiornati (l’aggiornamento s’intende garantito ove i dati risultano acquisiti dall’elaboratore entro il termine di 60 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) e sia possibile procedere alla relativa stampa su richiesta degli organi procedenti. La suddetta semplificazione non riguarda la generalità dei dei registri contabili, bensì i soli registri Iva delle vendite e degli acquisti di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 del DPR. 633/72.
Lo stabilisce il Ddl, di conversione, del DL.148/2017 prevedendo che la stampa sarà obbligatoria solo su richiesta degli organi di accertamento.
Prima della conversione del citato DL.. 148/2017, i soggetti economici, nel rispetto di norme civili e fiscali, erano obbligati alla tenuta e alla conservazione di determinati libri e registri che, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione del relativo periodo d’imposta dovevano essere o stampati in formato cartaceo o conservati elettronicamente su supporti informatici. Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.46/E del 10 aprile 2017 ” il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati.”
Date diverse invece per i libri contabili obbligatori, che devono essere stampati entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, per i redditi 2016 quest’anno il termine di presentazione del modello Redditi 2017 è stato prorogato al 31/10. Pertanto, con eccezione delle micro-imprese la stampa del libro giornale, dei mastrini, del libro dei beni ammortizzabili, degli inventari ecc deve avvenire entro il 31 gennaio 2018. Ai fini fiscali, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che:
- siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici attraverso una ricerca per cognome, nome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, o altro dato stabilito dalla specifica disciplina.
Il processo di conservazione dei documenti informatici si intende perfezionato quando è apposta una data che sia “opponibile ai terzi”, cioè in alcun modo contestabile, come la marca temporale. In generale, a livello normativo la stampa dei libri e dei registri tenuti con sistemi meccanografici è disciplinata agli articoli 2215, 2216, 2219 del Codice Civile. Tali documenti, devono essere stampati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta.