Registratore telematico e forfettari

I contribuenti che rientrano nel regime forfettario e sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi dell’art.1  comma 3 del D.Lgs. 127/2015 sono comunque obbligati a memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi ricevuti e a trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate se operano nel commercio al dettaglio e attivita’ assimilate indicate dall’articolo 22 del DPR.633/72. L’obbligo scatttera’ dal 1^gennaio 2020. 

Questi soggetti, dunque, dovranno emettere scontrini elettronici. Un obbligo che sussiste indipendentemente dal volume d’affari dell’attivita’ commerciale che svolgono. Inoltre, anche i forfettari devono emettere fattura, catacea o elettronica, se il cliente ne fa richiesta. 

Per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione dei dati sui corrispettivi, i contribuenti forfettari dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico che sia in grado di produrre file con i dati, sigillarli e inviarli all’Agenzia delle Entrate. Oppure dovranno adeguare un registratore di cassa gia’ in uso. 

Chi non riesce a dotarsi in tempo di un registratore di cassa telematico, non sara’ sottoposto a sanzioni nel primo semestre di introduzione dell’obbligo, purche’ continui a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente al Fisco utilizzando servizi alternativi , previsti dal provvedimento del 4 luglio 2019. 

Infatti, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo e’prevista una certa tolleranza, con una moratoria delle sanzioni. In proposito, nel caso  dei dati sui corrispettivi giornalieri e’prevista la possibilta’ di trasmetterli entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza applicazione delle sanzioni previste dall’art.1comma 6 delDlgs.127/2015. 

Dunque, fino al 30 giugno 2020 sarà in vigore un periodo transitorio di sospensione delle sanzioni, pur essendo vigente l’ obbligo. Sanzioni che, tuttavia, si applicheranno in caso di invio telematico dei corrispettivi oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Superato il periodo transitorio i dati si considerano trasmessi correttamente,  tramite l’utilizzo del registratore telematico, entro 12 giorni senza applicazione di sanzioni .

Il registratore telematico (RT) consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi ad Internet. Ci sono diversi modelli di RT a seconda dell’operatività dell’esercente o dell’artigiano (ad esempio, RT fisso, RT portatile). 

Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. A differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’RT, in automatico, (quindi senza intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicuro. 

Gli operatori che usano ricevute (bollettario madre/figlia compilate a mano (idraulici, falegnami, calzolai, barbieri ecc.) potranno valutare l’opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura predisposta dall’Agenzia delle Entrate “documento commerciale on-line”  presente sull’applicazione Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

 

 

Registratore telematico e forfettari ultima modifica: 2019-11-25T06:11:56+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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