Dal 1° gennaio 2020 tale istituto permette di tassare il reddito in via sostitutiva ad IRPEF, relative addizionali ed Irap nella misura fissa del 20% e si pone in posizione contigua al regime forfettario che dal 1°gennaio 2019 si amplia per le imprese e professionisti con ricavi fino a 65.000 euro. Tale nuovo regime contabile, come il regime forfettario, riguarda le operazioni poste in essere che sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva (con correlato divieto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti) e non subiscono ritenuta, nè rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (seppure con la necessità di indicare in dichiarazione le generalità dei percipienti) per imprese e professionisti con ricavi da 65.001 a 100.000 euro.
La prima differenza di ordine operativo risiede nell’assoggettamento agli obblighi di fatturazione elettronica a differenza dei forfettari che sono tenuti ad emettere la fattura in modalità analogica. Inoltre la determinazione del reddito non è forfettaria ma analitica prevedendo che l’imposta sostitutiva del 20% si debba applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari; per questi soggetti non si applica la semplificazione riconosciuta al regime forfettario di monitorare le operazioni attive e tralasciare quelle passive (occorre fornire solo alcuni dati nel quadro RS della dichiarazione dei redditi), dovendo determinare il reddito nei modi ordinari che risulta differenziato tra imprese e professionisti.
Mentre il primo step della flat tax è un allargamento del regime forfettario con la conseguenza che risultano applicabili tutte le regole contenute nella legge 190/2014 , questo secondo step è un regime autonomo, con regole specifiche che non prevede la possibilità di dedurre dal reddito i contributi previdenziali come invece è consentito ai forfettari. Il fatto di perdere la deduzione dei contributi previdenziali renderebbe tale regime quasi sempre non conveniente.