Regime semplificato: il metodo della registrazione è vincolante?

Il cambiamento del regime è aspetto delicato in quanto l’opzione per un regime contabile vincola il contribuente per un triennio, è quindi necessario valutare quando un comportamento tenuto dal contribuente costituisce o meno una opzione. La circolare dell’Agenzia delle Entrate 11/E/2017 chiarisce che quando un contribuente presenta i requisiti per applicare il forfettario quest’ultimo risulta essere il regime naturale, con la conseguenza che l’utilizzo del regime semplificato per cassa costituisce opzione vincolante per un triennio.

Il regime semplificato per cassa presenta alcune alternative contabili tra le quali il metodo recato dall’art.18, comma 5 D.P.R. 600/1973 che presume l’incasso e il pagamento delle fatture avvenga al momento della registrazione dei singoli documenti. Tale soluzione facilita la determinazione del reddito dei semplificati, la quale consente di evitare la verifica dei singoli incassi e pagamenti. Tale soluzione viene adottata, (attraverso comportamento concludente) a seguito di barratura del quadro VO26 del modello Iva relativo all’anno in cui è stato assunto il comportamento.

L’utilizzo di tale metodo certamente introduce un vincolo nell’ambito del regime di contabilità semplificata in quanto tale metodo della registrazione che presuppone l’incasso e il pagamento della fattura è vincolante per un triennio.

Ma tale vincolo può operare quando il contribuente cambia regime contabile passando al regime forfettario?

La risposta è che tale metodologia di calcolo del reddito non possa ostacolarlo nel cambio di regime in quanto non rappresenta una vera e propria opzione ma possiamo definirla una metodologia di una precedente opzione che è la scelta del  regime semplificato, che sostituisce il regime naturale forfettario, dal quale decorre il triennio.

Attraverso questo esempio si chiarisce la logica di tale ragionamento: si pensi ad un contribuente che apre al partita Iva nel 2017 applicando il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfettario e solo nel 2018 dovesse decidere di assumere il metodo della registrazione che presuppone che a tale data si verifichi l’incasso o il pagamento delle fatture. Per quale triennio è vincolato alla scelta del regime semplificato? Dal 2017, anno di scelta del regime semplificato che lo vincolerebbe fino al 2019 ;  o dal 2018 in cui nell’ambito della scelta precedentemente effettuata ha deciso di adottare la metodologia della registrazione che in questo caso lo vincolerebbe fino al 2020? Pare logico affermare che il contribuente possa tranquillamente cambiare regime contabile per completamento dell’opzione triennale a partire dal 01/01/2020 e non dal 01/01/2021.

Pertanto si può affermare che il vincolo per la registrazione vincola il contribuente per un triennio, ma fino a quando decide di applicare il regime di contabilità semplificata.

Regime semplificato: il metodo della registrazione è vincolante? ultima modifica: 2018-02-23T06:03:49+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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