Il regime IVA per cassa, già da qualche anno presente nel nostro ordinamento, non ha mai raccolto il favore dei contribuenti.
Il regime di liquidazione dell’Iva basato su incassi e pagamenti – nella versione oggi vigente prevista dall’art.32-bis del D.L.83/2012-prevede che l’esigibilità dell’imposta recata sulle fatture emesse e la detrazione dell’IVA sulle fatture ricevute sia ancorata alla data nella quale vengono incassate le prime e pagate le seconde.
Poichè dal 2017 il regime di contabilità semplificata prevede l’applicazione generalizzata del principio di cassa per la determinazione del reddito (salvo esercizio dell’opzione prevista dall’art.18, comma 5, del D.P.R.600/1973)) è introdotto di fatto un necessario monitoraggio delle movimentazioni finanziarie che potrebbe essere sfruttato anche ai fini IVA.
Si presenterà lo stesso problema esistente per i contribuenti in contabilità ordinaria, un conto è gestire incassi e pagamenti ai fini della dichiarazione dei redditi, altro conto è l’aspetto IVA che richiede un monitoraggio molto più serrato.
Ogni trimestre occorre procedere alla liquidazione dell’IVA e quindi entro il 16 del secondo mese successivo la conclusione del trimestre, occorre gestire le movimentazioni finanziarie di quel lasso temporale.
Non vi è convenienza ad utilizzare il regime per cassa se vengono poste in essere molte operazioni che non beneficiano del differimento dell’esigibilità (esempio: molte operazioni nei confronti dei privati) vi sarà probabilmente molta più imposta a credito in acquisto per la quale la detrazione viene rinviata rispetto a quella addebitata ai clienti. La posizione netta complessiva può portare dei versamenti d’Iva superiori a quelli che vi sarebbero stati se si fosse prescelto il regime ordinario. Il possibile effetto negativo del rinvio della detrazione pregiudica l’apple per la scelta dell’utilizzo dell’IVA per cassa.
Nel caso in cui un contribuente applica il regime per cassa e dal 1° luglio 2007 fattura solo nei confronti degli enti soggetti alla scissione dei pagamenti non può utilizzare da tale data il regime iva per cassa. Infatti il meccanismo dello split payment escludendo l’incasso -da parte del fornitore di beni e servizi dell’ente- dell’Iva esposta in fattura, con la dicitura ” scissione dei pagamenti”, non genera per il cedente/prestatore un’imposta da liquidare e da versare all’Erario, con conseguente uscita immediata dal regime Iva per cassa.