Regime forfettario: plusvalenze e minusvalenze irrilevanti

Nella gestione di un contribuente che applica il regime forfettario le plusvalenze e le minusvalenze realizzate durante la permanenza nel regime non assumono alcun rilievo ai fini della determinazione del reddito, anche se riferite a cespiti acquisiti prima dell’ingresso nel regime.

La determinazione del reddito nel regime forfettario non avviene in modo analitico per differenza tra proventi e costi sostenuti (come ad esempio avvien per i contribuenti che adottano il regime di vantaggio di cui al D.L. 98/2011), bensì applicando una percentuale forfettaria a titolo di abbattimento dei costi, variabile in funzione dell’attività svolta e individuata in base al codice attività.

Tale modalità di determinazione del reddito comporta tra le altre cose l’irrilevanza delle componenti straordinarie di reddito, quali le plusvalenze e le minusvalenze nonchè le sopravvenienze attive e passive.

Sul punto, è possibile individuare le seguenti casistiche:

In primo luogo per i cespiti acquisiti prima dell’ingresso nel regime forfettario e rivenduti durante l’applicazione del predetto regime è prevista l’irrilevanza della plusvalenza o minusvalenza realizzata. Risulta evidente che tale precisazione costituisce un’importante agevolazione soprattutto per quei beni completamente ammortizzati prima dell’ingresso nel regime forfettario, per i quali si realizza una completa detassazione del componente straordinario di reddito che altrimenti sarebbe stato imponibile.

In secondo luogo anche per i cespiti acquisiti e rivenduti nel periodo d’imposta in cui è applicato il regime forfettario non assumono alcun rilievo plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione.

Infine, per quanto riguarda i cespiti acquisiti durante l’applicazione del regime forfettario e ceduti successivamente all’uscita dal regime forfettario la plusvalenza o la minusvalenza torna ad essere rilevante in quanto realizzata in un periodo d’imposta in cui è applicato il regime ordinario.

 

Regime forfettario: plusvalenze e minusvalenze irrilevanti ultima modifica: 2018-01-19T06:05:49+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

2 Commenti

  • E’ brn chiaro che le sopravvenienze attive non sono computate nel forfettario, ma non mi e,’ chiaro se vanno comunque inserite in dichiarazione dei redditi ed eventualmente tassati con tassazione separata dal forfettario…
    Ci sono i presupposti che non si debbano dichiarare in alcun modo le sopravvenienze attive?
    Grazie

  • Buonasera,
    La circolare 10/E/2016 al paragrafo 4.3.1, che chiarisce l’art. 1, c. 64, L.190/2014. (disciplina del regime forfettario) non contiene un riferimento al trattamento fiscale riservato alle sopravvenienze attive e passive che pertanto non assumono alcun rilevo fiscale, Lo stesso dicasi per le plusvalenze e le minusvalenze, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime.

    Distinti saluti
    Gaetano Pappalardo

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