Il contribuente che aderisce al regime forfettario determina il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditivita’, diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attivita’ svolta. Da tale reddito e’possibile dedurre solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Il reddito determinato in misura forfettaria rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della determinazione del limite di euro 2.840.51 per considerare i familiari fiscalmente a carico. Analogalmente, si ritiene che il reddito determinato con i criteri del regime forfetario al lordo dei contributi previdenziali, rilevi anche ai fini della comparazione del reddito piu’ elevato richiesta dall’art.12 comma 1, lettera c) del Tuir, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.
Nel caso di una coppia di coniugi di cui uno dei due e’lavoratore dipendente e l’altro e’ un lavoratore autonomo in regime forfettario, a quest’ultimo non spetta la detrazione per figli a carico nella misura del 50% ma l’altro coniuge se dichiara un reddito da lavoro dipendente superiore rispetto al suo reddito, puo’, in base all’art.12 comma 1, lettera c) del Tuir, usufruire interamente (al 100%) della detrazione per figli a carico.