Regime forfettario 2015: contributi previdenziali agevolati

Con la circolare n.29 pubblicata ieri, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’agevolazione prevista dal nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (ex L.190/2014) ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori individuali alle Gestioni artigiani e commercianti dell’Inps. L’agevolazione consente di determinare i contributi dovuti: 1)applicando le aliquote contributive previste per le Gestioni degli artigiani e commercianti sul reddito dichiarato; 2) senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi; pertanto il contribuente non è obbligato a versare la c.d. “quota fissa”. Presupposto necessario per l’applicazione dell’agevolazione contributiva è che l’imprenditore fruisca del regime forfetario di determinazione del reddito. Qualora il regime forfetario venga disapplicato (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, involontariamente, per la perdita dei requisiti d’accesso, oppure coattivamente per effetto di un accertamento, da parte dell’Agenzia, di un’illegittima fruizione del regime) anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita). La cessazione determina: ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto a decorrere dal 1°gennaio dell’anno successivo; se emerge che il regime è stato illegittimamente applicato per carenza di requisiti, l’agevolazione contributiva cessa ab origine con ripristino dell’imposizione contributiva ordinaria sin dall’anno nel quale era stata inizialmente registrata l’adesione al regime forfetario; in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva nel caso in cui il contribuente riacquisti i requisiti necessari per applicare il regime forfetario. Il regime opzionale è accessibile esclusivamente a domanda. Per fruire dell’agevolazione contributiva i soggetti già esercenti l’attività d’impresa alla data del primo gennaio 2015 devono compilare il modello telematico, predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti sul sito dell’Inps,entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal 1°gennaio del relativo anno, semprechè il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Coloro che non risultano ancora titolari di una posizione attiva presso le gestioni autonome dovranno compilare il modello cartaceo da consegnare alla sede INPS competente. Invece, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1°gennaio 2015 aderendo al regime forfetario, ai fini dell’agevolazione contributiva devono presentare la domanda telematica, per quest’ultimo caso non vien stabilito un termine preciso ma occorre che la domanda venga presentata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Il versamento dei contributi, in acconto e saldo, segue le scadenze previste per il modello Unico.

Regime forfettario 2015: contributi previdenziali agevolati ultima modifica: 2015-02-12T08:10:44+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo