Regime forfettario 2015: adozione del criterio d’imputazione per cassa

Il nuovo regime agevolato per imprese e professionisti si basa sulla determinazione forfettaria del reddito e sull’adozione del criterio d’imputazione per cassa. Non è possibile dedurre spese nè applicare le quote di ammortamento e non rilevano le rimanenze. Tra gli aspetti innovativi del regime di favore introdotto dalla legge di stabilità 2015 particolare interesse sono le modalità forfetarie di determinazione del reddito, basate sull’applicazione di una percentuale sui ricavi o sui compensi variabile in funzione dell’attività esercitata. L’adozione di un criterio di determinazione del reddito parametrato ai ricavi od ai compensi implica l’accantonamento dei normali meccanismi di deduzione delle spese inerenti l’attività esercitata, di qualsiasi tipo, anche ad esempio le eventuali spese inerenti l’attività esercitata, di qualsiasi tipo, anche ad esempio le eventuali spese sostenute per la gestione ordinaria dell’attività d’impresa o professionale. Si tratta di componenti di reddito che idealmente sono assorbiti e sostituiti integralmente dall’abbattimento che viene predeterminato su base presuntiva. L’unica deduzione applicabile sul reddito determinato in via forfettaria è costituita dai contributi previdenziali, che ricordiamo possono essere corrisposti non sul reddito minimale ma sul reddito effettivamente conseguito (vedi articolo pubblicato precedentemente). Con i sistemi di determinazione forfetaria del reddito non ha senso parlare della formazione di perdite d’impresa o professionali, in quanto il reddito assume una dimensione positiva  a differenza con quanto previsto dall’originario regime dei c.d. minimi. Per favorire l’avvio di nuove attività è stato previsto che per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi,  il reddito determinato a forfait è ridotto di un terzo, ossia rileva per i 2/3. L’abbattimento reddituale va applicato sul forfait al netto della deduzione per contributi previdenziali. Rimangono immutate le semplificazioni contabili e quelle relative all’Iva, all’Irap e agli studi di settore, già previste per il regime originario dei minimi.

Regime forfettario 2015: adozione del criterio d’imputazione per cassa ultima modifica: 2015-02-13T07:30:54+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo