L’adesione al regime forfetario puo’ risultare conveniente sotto il profilo contributivo previdenziale per gli imprenditori individuali. L’art. 1 commi 76-84 della L.190/2014, infatti, prevede la riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta ( sul reddito minimale e su quello eccedente) alla Gestione artigiani e commercianti INPS. L’agevolazione non e’estensibile ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS oppure a Casse private.
L’agevolazione contributiva e’opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalita’ definite dal medesimo istituto con circolare 29/2015, da presentare a pena di decadenza entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato. I soggetti che intraprendono l’attivitá in corso d’anno devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale con la massima tempestivita’ rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale.
Considerando che il presupposto fondamentale per applicare l’agevolazione contributiva e’ la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, aseguito dell’esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita del requisito d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento.
La cessazione dell’agevolazione determina:
- ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento dei contributi;
- in ogni caso, l’impossibilita’di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorche’ il medesimo contribuente riacquisti i requisiti necessari applicando nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.
Con il messaggio 3 gennaio 2019 n.15 l’INPS ha rilevato che, poiche’ spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuti nel corso dell’anno medesimo, il termine entro il quale trasmettere all’Istituto la rinuncia del regime contributivo agevolato e’fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il rispristino del regime ordinario. La rinuncia dell’agevolazione comporta il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1^gennaio del medesimo anno.
Inoltre il messaggio dell’INPS mette in evidenza che le comunicazioni che perverranno dopo il 1^Marzo di ogni anno determinano il regime contributivo ordinario dal 1^gennaio dell’anno successivo. Tale chiarimento risulta non convincente in quanto premia coloro che non hanno rispettato il termine del 28 febbraio ( di fatto riconoscendo l’agevolazione ancora per un anno). Ad esempio un imprenditore che fuoriesce dal regime forfetario dal 2019 e presenta all’INPS domanda di cessazione dal regime contributivo agevolato il 15 marzo potra’ continuare a beneficiare della riduzione del 35% ancora per il 2019.
C’e’ da rilevare che in questo modo si creeranno incongruenze in sede dichiarativa poiche’ per beneficiare della riduzione, il contribuente dovrebbe barrare la casella del quadro RR riservata ai contribuenti in regime forfetario, a fronte della compilazione del quadro RG o RF ai fini reddituali.