In un precedente intervento ho segnalato la necessità di compilare nelle dichiarazioni dei contribuenti che hanno aderito al regime forfetario nel 2015, il quadro RS di Unico PF 2016 relativo alle informazioni supplementari evidenziando come tale richiesta appaia poco ragionevole, posto che stiamo considerando un regime agevolato che si basa sulle semplificazioni contabili. Di seguito vediamo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n.10/E/2016 sulle informazioni che tali contribuenti devono comunicare attraverso il modello Unico. I dati supplementari relativi all’attività, per i soggetti esercenti attività d’impresa sono i seguenti:
-ammontare sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci con i relativi costi per servizi collegati alla produzione di ricavi. Quindi non solo il costo delle merci, ma anche le lavorazioni affidate a terzi per la produzione dei beni.
-costi sostenuti per il godimento di beni di terzi, quali canoni di locazione, leasing, noleggio o affitto d’azienda. Da notare che i canoni di locazione e leasing rilevano non solo se relativi a beni mobili, ma anche se si riferiscono a beni immobili. Precisazione importante posto che i beni immobili, nell’ambito della verifica dell’ammontare dei beni strumentali per i requisiti di accesso non rilevano.
-ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione. Per i veicoli ad uso promiscuo, la rilevanza al 50% per tali beni riguardi anche le relative spese per i carburanti.
I soggetti esercenti attività di lavoro autonomo devono indicare:
-il numero complessivo delle giornate retribuite ai lavoratori dipendenti, con modalità analoghe a quelle previste per le imprese.
-l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l’attività artistica o professionale del contribuente. (esempio: i compensi corrisposti da un medico ad un altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio)
-l’ammontare delle spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica, i carburanti e i lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. Anche in quaesto caso, si dovrebbe applicare il ragguaglio al 50% per l’impiego promiscuo di beni e servizi.
Per quanto riguarda l’Iva assolta sui beni e servizi utilizzati, trattandosi di un regime che non consente il diritto alla detrazione, l’imposta assolta in sede di acquisto rappresenta un costo e pertanto occorre considerare le spese al lordo dell’Iva. Infine, secondo le istruzioni fornite dalla citata circolare, l’importo da considerare è quello contenuto nel totale delle fatture e ricevute indicando pertanto gli importi delle fatture ricevute nell’anno senza considerare il relativopagamento.