Regime forfetario ed esclusione utilizzo detrazioni


Il regime forfettario è stato introdotto nel 2015 in sostituzione del precedente regime dei minimi. Chi decide di applicarlo non è assoggettato a Irpef, ma a un’imposta sostitutiva calcolata applicando al reddito un’aliquota pari al 15%, oppure al 5% se si tratta di start-up. In particolare, il reddito imponibile viene calcolato in maniera forfettaria, applicando ai compensi percepiti nel periodo d’imposta un coefficiente di redditività che varia a seconda della tipologia dell’attività svolta.
L’imposta sostitutiva così calcolata rappresenta l’unico adempimento fiscale per il contribuente, il quale rimane escluso ai fini Irap, Irpef e Iva. Si tratta quindi di un regime già di per sé agevolativo, ragione per cui il legislatore non ammette la possibilità di far valere anche le deduzioni/detrazioni degli oneri previste ai fini Irpef: l’unica spesa ammessa ai fini della detrazione sono i contributi previdenziali e assistenziali assolti per obblighi di legge. Ne consegue che il contribuente che abbia avviato una propria attività d’impresa o professionale aderendo al regime forfettario, non potrà godere delle normali detrazioni fiscali sulle spese mediche, veterinarie, istruzione, mutuo, di assicurazione o di ristrutturazione.
Se si decide di aprire la partita Iva e aderire al regime forfettario mentre si sta beneficiando del bonus fiscale per le ristrutturazioni, sarà possibile detrarre tale spesa solo entro l’anno d’imposta precedente a quello in cui risulta aperta la partita Iva (la detrazione è beneficiabile in 10 rate annuali di pari importo). Il bonus quindi si interrompe, salvo il caso in cui il contribuente abbia eventualmente percepito altri redditi assoggettabili a Irpef: in questo caso, la legge riconosce la possibilità di portare in detrazione altri oneri diversi dai contributi previdenziali. Le rate residue relative al bonus possono essere sospese e portate in detrazione negli anni successivi, nell’ipotesi in cui subentrino altri redditi soggetti a Irpef o nel caso in cui il contribuente decida eventualmente di uscire dal regime forfettario.
Esempio: nel 2018, da dipendente, si sostengono spese per ristrutturazione e nel modello Redditi 2019 (periodo d’imposta 2018) si beneficerà della prima rata di detrazione. Nel 2019 si aderisce al regime forfetario e in assenza di altri redditi soggetti a Irpef, la detrazione viene meno. Nel 2022 si esce dal regime e, avendo nuovamente redditi soggetti a Irpef, la detrazione ripartirà dalla rata 5 di 10.

Regime forfetario ed esclusione utilizzo detrazioni ultima modifica: 2019-03-14T06:03:22+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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