Nel caso di un cittadino italiano residente ai fini fiscali all’estero che ivi svolge attivitá’ di lavoro dipendente, previo rientro in Italia e riacquisto della residenza italiana che intende aprire partita Iva per svolgere attivita’ d’impresa fornendo i prodotti realizzate ad aziende italiane e straniere.
E’possibile svolgere attivita’ d’impresa in Italia, utilizzando il regime forfetario sul presupposto che il contribuente, iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sia effettivamente residente all’estero e che trasferisca in fatto la residenza in Italia e ivi svolga la propria attivita’ d’impresa. L’utilizzabilita’ del regime forfetario va valutata in rapporto alla causa ostativa prevista dall’art.1 comma 57 lett.d-bis) della L. 190/2014, che preclude il regime se l’attivita’ (d’impresa o di lavoro autonomo) e’esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita’ dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti e professioni.
Si precisa che l’aver intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente all’estero non ostacola l’applicazione del regime forfetario rispetto a una nuova attivita’, anche se questa venga svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro estero a condizione che la persona fosse residente ai fini fiscali all’estero acquisisse successivamente la residenza fiscale italiana, mentre sarebbe precluso nel momento in cui la persona, nel periodo di svolgimento del lavoro dipendente all’estero, avesse mantenuto la residenza fiscale italiana.