Il regime forfetario e’ destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ed e’stato introdotto dalla Legge di Stabilita’ 2015 e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attivita’ d’impresa, arte o professione in forma individuale, che siano in possesso del requisito dei ricavi e non incorrono in una delle cause di esclusione previste.
La legge di Bilancio 2019 ha introdotto delle significative novita’:
- ha semplificato i requisiti di accesso, prevedendo come una condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro;
- ha introdotto nuove clausole di esclusione.
Nello specifico tra le cause ostative viene previsto che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente societa’ a responsabilita’ limitata, le quali esercitano attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita’ d’impresa, arti o professioni.
La circolare dell’ Agenzia delle Entrate n.9/E del 10 Aprile 2019 ha chiarito che affinche’ operi tale causa ostativa e’necessaria la compresenza:
- del controllo diretto o indiretto di societa’ a responsabilita’ limitata
- l’esercizio da parte della stessa di attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni .
Nel caso in cui manchi una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente puo’ applicare o permanere nel regime fofetario.
Nel caso in cui sono presenti entrambe le condizioni, si applica la causa ostativa e il contribuente decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo.
Occorre verificare nel concreto la sussistenza della causa ostativa.
Ad esempio il socio di minoranza di una societa’ di capitali puo’ applicare il regime forfettario ma solo a condizione che non eserciti un controllo di fatto sulla societa’ ed inoltre quest’ultima non svolga attivita’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta dall’attivita’del socio.
Come chiarito nella circolare, qualora al contribuente si applicasse la causa ostativa gia’ a partire dal 2019, lo stesso potra’ comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario e non decadere dallo stesso nel periodo d’imposta 2020, solo a condizione che provveda a rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019.