Regime forfetario: cause ostative

Gli interventi sul regime forfetario contenuti nel disegno di legge di bilancio e che dovranno essere operativi dal 2020 sono i seguenti:

  • Viene confermato il requisito d’accesso o permanenza relativo al limite dei ricavi e compensi pari a 65.000 euro percepiti nell’anno precedente.
  • La reintroduzione della limitazione circa il sostenimento di spese per lavoro dipendente entro il limite di 20.000 euro.
  • La riduzione di un anno dei termini di accertamento per coloro che aderiranno volontariamente alla fatturazione elettronica.
  • L’inclusione del reddito soggetto al regime agevolato nei limiti reddituali previsti per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
  • il regime sarà precluso, in base all’attuale formulazione del Ddl, per imprenditori e lavoratori autonomi che percepiscono redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt.49 e 50 del TUIR, eccedenti l’ importo di 30.000 euro nell’anno precedente. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Allo stato attuale non risultano interventi sulle altre cause ostative, tra cui quelle connesse al possesso di partecipazioni. Viene definito il regime premiale riconosciuto a fronte dell’adesione volontaria alla fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative all’attività.

Regime forfetario: cause ostative ultima modifica: 2019-11-09T06:16:30+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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