Il regime fiscale speciale per i lavoratori impatriati e’stato introdotto dall’art.16 D.Lgs.147/2015 ed e’stato oggetto di successive modifiche ad opera del Decreto Crescita (articolo 5 D.L. 34/2019).
La disposizione attualmente in vigore prevede il concorso alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dei redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, purche’ siano rispettate le seguenti condizioni:
1) I lavoratori non son stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
2) l’attivita’ lavorativa e’ prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.
L’Agenzia delle entrate precisa che i contribuenti in regime forfettario non possono beneficiare del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfettario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.