La L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha apportato delle rilevanti modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”), operative a decorrere dal 2019.
L’attuale impianto normativo, prevede un ampliamento della platea di contribuenti che possono usufruire del regime, ottenuto attraverso l’innalzamento della soglia massima di ricavi/compensi consentita e l’eliminazione di alcune cause ostative, nonché semplificazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
La presente analisi riporta una panoramica generale della disciplina attualmente applicabile, avendo anche riguardo agli adempimenti dichiarativi connessi.
La persona fisica che intende avviare una propria attività (d’impresa o professionale), al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, potrà beneficiare dei vantaggi del regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”), istituito dall’art. 1 co. 54 – 89 della L. 23.12.2014 n. 190.
L’adesione a tale regime, consente, infatti, al contribuente di applicare sul reddito imponibile (forfetariamente determinato) un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 15% (ridotta al 5% al ricorrere delle circostanze previste dall’ art. 1 co. 65 della L. 190/2014); nonché di usufruire di una serie di semplificazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
La scelta di avvalersi di tale regime viene, poi, di norma effettuata nel modello AA9/12, da presentare entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività, indicando nella sezione relativa ai “Regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice 2, per il regime forfetario.
A seguito delle modifiche ad opera della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), possono accedere al regime i soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale (nonché le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria) che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000.
La citata disposizione prevede, espressamente il “ragguaglio ad anno”, di conseguenza se il soggetto avvia la propria attività professionale in corso d’anno (es. in data 1.3.2019), il limite dei ricavi per poter beneficiare del regime in parola dovrà essere individuato sulla base degli effettivi giorni in cui lo stesso ha svolto la propria attività nell’annualità in parola (nell’esempio 306 giorni).
Tale limite è, quindi, dato dal seguente
rapporto: (65.000 x 306) /365 = 54.493,15).
Sono, invece escluse dal regime le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del TUIR (comprese le associazioni professionali e gli studi professionali associati).