Regime di vantaggio per tutte le attività intraprese nel 2015

Riprendono le pubblicazioni degli articoli di aggiornamento sulle novità fiscali, dopo una pausa di circa due mesi per impegni personali relativi all’attività interna allo studio. Voglio soffermarmi  sulla novità che ha caratterizzato i regimi contabili a partire dal 2015. In particolare la sostituzione del regime dei minimi con il regime forfettario che ha previsto un tassazione non più del 5% ma del 15% sul fatturato realizzato non tenendo conto degli acquisti effettuati. Inoltre se nei tre anni precedenti all’inizio della nuova attività non è  stata svolta alcun’altra attività  è consentito l’abbattimento di un terzo del fatturato sul quale calcolare l’imposta sostitutiva del 15% .Inoltre è previsto a favore del regime forfettario la possibilità di determinare i contributi previdenziali su quanto fatturato, richiedendo tale agevolazione entro 30 giorni dall’attribuzione del codice azienda da parte dell’INPS, a differenza del regime dei minimi che prevede la determinazione dei contributi minimi da pagare indipendentemente da quanto guadagnato. Il vantaggio relativo al precedente regime è l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% anzichè del 15%. A tal proposito L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015, ha fornito alcuni importanti circa la possibilità di “sanare” la mancata indicazione, in sede di inizio attività (mod. AA7), dell’opzione per l’adesione al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011). I contribuenti che abbiano intrapreso un’attività d’impresa o lavoro autonomo nel 2015 e, pur essendo in possesso dei requisiti per beneficiare del vecchio regime di vantaggio, non abbiamo indicato la relativa scelta nel modello A/7 possono comunque avvalersi del regime agevolato indicando l’opzione all’interno del quadro VO da allegare al modello UNICO 2016. Tale facoltà deve essere riconosciuta anche a coloro che hanno iniziato la nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 192/2014 che ha prorogato al 31 dicembre 2015 la possibilità di beneficiare del vecchio regime dei minimi. Il legislatore ha, tuttavia, previsto due eccezioni che riguardano il regime fiscale di vantaggio. La prima è contenuta nell’articolo 1, comma 88, della legge di stabilità 2015, che, introducendo una clausola di salvaguardia, consente ai soggetti in attività, che al 31 dicembre 2014 applicavano il suddetto regime, la facoltà di continuare ad avvalersene fino al compimento del quinquennio o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. La seconda è contenuta nell’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. 192/2014 (“Milleproroghe”) che prevede, in deroga alla suddetta abrogazione, la proroga del regime fiscale di vantaggio per i soggetti, che avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la scelta nel 2015.L’articolo 1 comma 2 del D.L. 192/2014, ricorda la risoluzione, stabilisce la regola generale secondo cui l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili, e la validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. Ai sensi del successivo comma 2 il contribuente è, comunque, tenuto a comunicare l’opzione effettuata nella prima dichiarazione annuale IVA, da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA “la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto.”Con la nuova legge di stabilità è previsto che ci sarà una fusione tra regime di vantaggio e regime forfettario per correggere gli errori commessi con l’introduzione dal 2015 di quest’ultimo regime a cui al momento è stato posto rimedio con la proroga sopra evidenziata.

Regime di vantaggio per tutte le attività intraprese nel 2015 ultima modifica: 2015-07-30T19:09:07+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo