Regime di cassa per le imprese minori: soggetti interessati e determinazione del reddito

L’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime di contabilità semplificata comprende:

  • le imprese individuali comprese quelle familiari e quelle che esercitano attività agricole rientrati nel reddito d’impresa
  • le società commerciali di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e ch determinano il reddito in base all’art.66 del T.U.IR.
  • Gli enti non commerciali che esercitano un’attività commerciali

Non possono invece esercitare l’opzione gli esercenti arti e professioni anche in forma associata, le società semplici (perchè non dichiarano reddito d’impresa) e quelle tra avvocati( il cui reddito deve essere ricondotto nell’ambito di quello di lavoro autonomo.

Le società tra professionisti possono essere costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del titolo V del c.c.e quindi aanche adottando la forma delle società commerciali di persone che in quanto tali rientrano nella disciplina in esame.

Le imprese che non intendono adottare la contabilità semplificata possono optare per la tenuta di quella ordinaria. L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito nel nuovo testo dell’art.66 del D.P.R N.600/1973 il reddito d’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti  (principio di cassa) nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Continuano, inoltre, a concorrere alla formazione del reddito tenendo conto del principio di competenza, le plusvalenze e le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti per quiescienza e previdenza.

La rilevanza delle variazioni delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali è invece incompatibile con il regime di cassa ed in vigenza di tale regime di cassa le stesse non concorrono alla formazione del reddito. E’ stato però stabilito che il reddito del primo periodo d’imposta in cui si applicano le nuove disposizioni dell’art.66 del T.U.I.R. è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza.

Infine è prevista la mancata previsione del riporto delle perdite nei periodi successivi . E’ opportuno, per equità, estendere anche alle imprese in contabilità semplificata la disciplina delle perdite previste  per i soggetti in contabilità ordinaria e per quelli che applicano il regime forfettario.

Regime di cassa per le imprese minori: soggetti interessati e determinazione del reddito ultima modifica: 2017-02-21T06:08:30+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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