Con la circolare 11/E del 13 aprile 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime di cassa per le imprese di dimensioni minori evitando che il passaggio da un regime di competenza a un regime ispirato alla cassa possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito. In particolare è stato previsto che i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato nel regime di “partenza” non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi, ancorchè si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Esemplificando:
- ricavi di vendita di beni consegnati nel 2016
- corrispettivi incassati nel 2017
- correttamente, a norma dell’art.109, comma 2 del TUIR, hanno concorso alla deterinazione del reddito del period d’imposta 2016, non costituiranno ricavi imponibili nel 2017
Analogamente, l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017 ha dato luogo ad un costo deducibile nel 2016, quindi non potrà essere dedotto nel 2017. Allo stesso modo i componenti reddituali che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” concorreranno alla formazione del reddito dei periodi d’imposta successivi ancorchè si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.
Il nuovo regime di cassa, in vigore a partire dal 2017, comporta nella maggior parte dei casi un incremento degli adempimenti contabili delle imprese minori, in quanto le registrazioni da effettuare potrebbero risultare superiori a quelle necessarie in vigenza del criterio di competenza. Ulteriori complicazioni potrebbero sorgere in sede di accertamento, sia con riguardo agli studi di settore e ai futuri indici sintetici di affidabilità fiscale sia in conseguenza della irrilevanza delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito, in relazione alle quali vanno precisati ufficialmente gli adempimenti ancora eventualmente vigenti.
Viene ora esposto il criterio di “registrazione Iva” (il meno complesso e più semplice) per la tenuta dei registri contabili, per i contribuenti che adottano il regime di cassa a partire dal 2017. Questo criterio consente l’allineamento opzionale dei criteri previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, facendo coincidere la data di incasso e pagamento con quella di registrazione dei documenti ai fini di quest’ultima imposta.
E’ stato stabilito che i contribuenti possono -esercitando un’opzione vincolante per almeno un triennio- tenere i registri ai fini dell’Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
L’opzione va esercitata adottando un comportamento concludente cioè tenendo i registri Iva ed effettuando le annotazioni delle operazioni non rilevanti ai fini di tale imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che laddove il contribuente registri la fattura d’acquisto entro i termini previsti dall’art.19 del DPR.n.633/72 per la detrazione dell’imposta attribuitagli per rivalsa, ai fini delle imposte sul reddito tale data di registrazione coinciderà con la presunta data dell’avvenuto pagamento.
Si ricorda che nel comma 1, secondo periodo, del detto art.19 è stabilito che che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati e importati può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto. Pertanto la deduzione delle spese potrebbe avvenire anche in un anno successivo a quello di pagamento delle stesse.
Qualora, ad esempio, un corrispettivo sia incassato negli ultimi giorni dell’anno ma la registrazione della fattura avviene (rispettando il termine di 15 giorni previsto ai fini dell’Iva) in quello successivo il ricavo si considera realizzato in quest’ultimo periodo d’imposta. Si ritiene che la presunzione operi soltanto ai fini in esame e non con riguardo alla disciplina delle ritenute, che continueranno a dover essere effettuate all’atto del pagamento.
Come dicevo il criterio in esame e senz’altro il più semplice perchè viene, di fatto, abbandonato il criterio di cassa e non occorre seguire, nella maggior parte dei casi, le annotazioni relative alle imposte sui redditi