Regime dei supersemplificati

Il regime dei supersemplificati si applica automaticamente a chi presenta gli otto requisiti per il vecchio regime dei minimi stabiliti dall’articolo 1, commi 96 e 99, della legge 244/2007, ma non i tre nuovi previsti dall’art.27, comma 2 del Dl 98/2011. Potrebbe trattarsi di inizio di attività nel 2012 o 2013,  ma anche  della situazione di chi ha applicato il regime dei minimi nel periodo 2008/2011 e siccome ha iniziato l’attività prima del 2008 non ha potuto aderire al regime dei superminimi. Per costoro il regime dei supersemplificati è l’approdo naturale che deve essere confermato dal comportamento concludente in quanto si potrebbe anche optare per l’applicazione del regime ordinario. Chi volesse percorrere quest’ultima strada non deve far altro che tenere la contabilità (quindi registri Iva e altro) ed eseguire le liquidazioni periodiche dell’Iva mensili o trimestrali. La scelta di fuoriuscire dal regime dei supersemplificati va confermata poi con la compilazione del rigo VO34 del modello Unico 2013. Occorre ricordare che la barratura del modello Unico ha sempre valenza dichiarativa e non costitutiva dell’opzione eseguita: la valenza costitutiva dell’opzione è data dal comportamento concludente. A tale proposito è importante considerare la differenza tra il regime semplificato a determinazione ordinaria del reddito e dell’Iva e il regime supersemplificato a determinazione ordinaria del reddito e dell’Iva che sono decisamente simili e il comportamento concludente per quest’ultimo regime non si può che evincere dall’assenza di scritture contabili.

Regime dei supersemplificati ultima modifica: 2013-09-08T17:11:09+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo