Una questione che è recentemente emersa, con riferimento ai soggetti che hanno scelto nel 2015 il regime di vantaggio con imposta sostitutiva al 5%, riguarda l’applicabilità del regime stesso anche nel 2016 e per il residuo periodo di durata. Resta, invece, fermo che, dal medesimo anno, esaurendosi l’effetto della proroga, il regime di vantaggio non potrà più essere scelto da chi inizia l’attività.
Per chiarire la questione si deve partire dalla L. 190/2014 la quale, nell’istituire il nuovo regime forfetario, aveva dettato una serie di disposizioni volte a coordinare il passaggio dai precedenti regimi che venivano abrogati a quello nuovo (art.1 commi da 86 a 88). Una di queste prevedeva che i soggetti che avessero applicato al 31 dicembre 2014 il regime di vantaggio avrebbero potuto continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale, nonostante l’abrogazione delle norme istitutive.
Successivamente, l’art.10 comma 12-undecies del DL 192/2014 ha prorogato il regime di vantaggio per il 2015 senza, tuttavia, intervenire direttamente sulla L. 190/2014.
Questo susseguirsi di norme ha fatto sì che i soggetti che utilizzavano il regime di vantaggio nel 2014 potranno pacificamente continuare ad applicarlo negli anni successivi fino a scadenza naturale, proprio in virtù dell’art. 1 comma 88 della L. 190/2014, che considera espressamente coloro che lo hanno utilizzato “nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014” (analogo riferimento è contenuto nei commi 86 e 87, che consentono il passaggio dal regime di vantaggio a quello forfetario). In assenza di un rinvio espresso, tale disposizione non è automaticamente estensibile a coloro che lo hanno scelto nel 2015 in virtù della proroga.
Per questa ragione, in dottrina è stato sostenuto che per questi ultimi non sia possibile utilizzare il regime oltre il 2015.
In senso contrario, va rilevato come, proprio nel disporre la proroga, l’art. 10 comma 12-undecies del DL 192/2014 abbia stanziato, fino al prossimo 2020, le risorse necessarie a coprire i minori introiti nelle casse dello Stato derivanti dalla reintroduzione del regime agevolato, il che indurrebbe a ritenere che lo stesso sia, invece, applicabile anche oltre il 2015.
Quest’ultimo approccio sembra il più coerente anche da un punto di vista sistematico: sarebbe altrimenti paradossale limitare la fruibilità del regime a una sola annualità a fronte di soggetti che, per aver aperto partita IVA poco prima, potrebbero beneficiarne per cinque anni e anche più.
D’altra parte, non va trascurato che il predetto quadro normativo potrebbe essere inciso dalla prossima legge di stabilità, il cui Ddl. già prevede modifiche al regime forfetario.
L’alternativa sarebbe, per i soggetti che hanno scelto il regime di vantaggio nel 2015, il transito automatico al regime forfetario – possibilità attualmente riservata solo per chi era “minimo” nel 2014 – il quale, non a caso, verrebbe modificato nel senso di:
– aumentare il limite di ricavi/compensi per l’accesso/permanenza;
– consentire l’accesso ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività autonoma, a condizione che il reddito da lavoro dipendente e assimilati non superi i 30.000 euro;
– ridurre l’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni ai soggetti che avviano una nuova attività. Per avere un quadro più preciso occorre attendere l’evolversi dei lavori parlamentari .