Regime degli impatriati

I lavoratori c.d. impatriati possono fruire, laddove rispettino determinati requisiti di un regime opzionale di tassazione agevolata che e’ stato introdotto dall’articolo 16 D.Lgs.147/2015 e poi modificato dall’art.5 D.L. 34/2019.

L’agevolazione consiste nel far concorrere i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30% del loro ammontare (con un’esenzione del 70%) o nella misura del 10% del loro ammontare, se i contribuenti trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sardegna, Sicilia. 

Il regime di favore spetta anche ai lavoratori che avviano un’attivita’ d’impresa in Italia; in tal caso il reddito d’impresa agevolabile e’esclusivamente quello dell’imprenditore indivduale (restano esclusi i redditi imputati dalle societa’ di persone per trasparenza ai soci.

I soggetti che trasferiscono in Italia la residenza fiscale devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • i lavoratori non devono essere stati residenti in Itaila nei 2 periodi d’imposta precedenti il trsferimento;
  • essi si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni.
  • l’attivita’ lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Per beneficiare del regime degli impatriati, il lavoratore:

  • se dipendente, deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, il quale applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione di ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile;
  • o, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, puo’ fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. In tal caso il reddito di lavoro dipendente va indicato gia’ nella misura ridotta; in particolare va compilato il seguente campo: codice stato estero, indicando il codice dello Stato estero in cui si e’ stati residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. e la casella  ” casi particolari”del quadro RC indicando il codice “6”(detassazione del 70%) o codice “8” (detassazione del 90%).

Qualora l’impatriato non abbia formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo d’imposta in cui e’avvenuto il rimpatrio, ne’ abbia dato evidenza nelle relative dichiarazioni di redditi i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta l’accesso al regime e’precluso.

Essendo un regime opzionale, e’preclusa la possibilita’ di presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria, resta invece possibile sfruttare l’agevolazione nei restanti anni del quinquennio o del decennio agevolato. 

L’agevolazione si applica per cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. La misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per l’intero arco temporale.

Il regime di favore puo’trovare applicazione per ulteriori 5 periodi d’imposta, con reddito imponibile per tale periodo nella misura pari al 50% nel caso in cui, in alternativa:

  • i lavoratori diventino proprietari di almeno un; unita’ immobiliare di tipo residenziale, successivamente al trasferimento in Italia ( entro e non oltre i primi 5 periodi di imposta di fruizione del regime) o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, fero restando che l’unita’ immobiliare puo’essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge, dal convivente o dai figli anche in comproprieta’ con l’impatriato; il fatto di essere gia’ proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato non impedisce la proroga, purche’ l’acquisto avvenga a titolo di piena proprieta’ e non di usufrutto o di nuda proprieta’, essendo esclusi i contratti preliminari;
  • i lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne a carico, anche in affido preadottivo (tale presupposto puo’ sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che il figlio sia nato -o in affido o adottato- entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione). 

I lavoratori dipendenti, entro il 30 giugno, devono comunicare al loro sostituto d’imposta che hanno aderito per un a ltro quinquennio al regime degli impatriati. Quindi gli impatriati che hanno terminato il primo quinquennio di applicazione dello sconto d’imposta il 31 dicembre 2022, devono comunicare la proroga entro il 30/06/2023.

La proroga viene concessa inoltre se si e’effettuato il versamento (con f24 elide-codici 1860 e 1861, senza compensazione) di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione e indicare gli estermi del versamento nella richiesta da presentare al datore di lavoro. 

I sostituti d’imposta a loro volta effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta. 

In caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto il diritto d’opzione si perde essendo precluso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. 

Regime degli impatriati ultima modifica: 2022-10-25T06:06:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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