Nel caso di soggetto iscritto all’Aire, Anagrafe nazionale degli italiani residenti all’estero e residente all’estero per un periodo superiore ai due anni e successivo trasferimento in Italia, pur non essendo laureato e aprendo una partita Iva come ditta individuale puo’ fruire del regime agevolato di cui all’art.16 comma 1, del Dlgs.147/2015 (cosiddetto regime degli impatriati) se rimane per piu’ di due anni in Italia.
Per accedere all’agevolazione occorre che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in base all’articolo 2 del Dpr 917/1986 (Tuir);
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;
– svolga la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Non rientra fra i requisiti, pertanto, il possesso del diploma di laurea.
In presenza delle condizioni citate, è previsto che i redditi prodotti in Italia dal soggetto “impatriato” concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (percentuale ulteriormente ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia), a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i quattro periodi successivi.
È, inoltre, prevista un’estensione del regime agevolativo per ulteriori cinque periodi d’imposta al ricorrere di alcune condizioni. In particolare, l’estensione si applica ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, ma anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In questi casi i redditi degli ulteriori cinque periodi di imposta concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi degli ulteriori cinque periodi di imposta concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.