Redditometro

Lo scostamento che determina il ricorso all’accertamento sintetico, per l’applicazione del redditometro a partire dal periodo d’imposta 2009, va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato. Per poter applicare, in ogni caso, l’accertamento sintetico occorre che si verifichi la condizione secondo la quale il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato dal contribuente. Il reddito da prendere in considerazione, essendo applicabile l’accertamento sintetico, esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, è il reddito complessivo dichiarato dal contribuente e i righi da prendere in considerazione sono il rigo RN1 dell’Unico PF ovvero il rigo 11 del modello 730-3, sui quali va calcolata la percentuale del 20% al fine di stabilire lo scostamento. L’ufficio una volta constatato lo scostamento del 20% terrà conto del reddito complessivo dichiarato della famiglia. Pertanto, pur superando detto scostamento, se il reddito complessivo familiare risulta “congruo” rispetto a quanto richiesto dall’Amministrazione Finanziaria, verrà archiviata l’ipotesi di accertamento.

Redditometro ultima modifica: 2013-08-22T12:55:40+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo