Redditometro:illustrato il procedimento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate

E’ bene schematizzare quale sarà il procedimento utilizzato dagli uffici che condurrà all’emanazione dell’accertamento sintetico alla luce dell’art.38 del DPR 600/73: vi sarà un doppio contraddittorio, siccome in un primo momento il contribuente sarà destinatario di un invito a comparire egli sarà chiamato a giustificare le eventuali incongruenze (o presunte tali) tra quanto dichiarato e quanto speso. Nella circolare n.24/E del 31 Luglio 2013  l’Agenzia dell’Entrate  sostiene che se viene fornita la prova contraria la pratica potrà essere subito archiviata, in caso contrario verrà dato avvio alla seconda fase del contraddittorio consistente nella notifica di un invito al contraddittorio. Nel menzionato invito sono indicati gli imponibili accertati, oltre che la data fissata per il successivo contraddittorio. E’ data facoltà di definire l’invito fruendo della riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo; l’adesione all’invito presuppone la totale accettazione della pretesa e mal si presta ad accertamenti caratterizzati da ampi margini di aleatorietà come il redditometro. Se il contribuente aderisce deve inviare, la comunicazione di adesione e versare la totalità delle somme o la prima rata entro i 15 giorni antecedenti la data fissata per il contraddittorio. Se ciò non avviene, ci saranno gli incontri finalizzati all’adesione, sede in cui si avrà la riduzione a un terzo del minimo e non più a un sesto e, dall’altro, potrà essere ridimensionata la pretesa erariale. Ove, nemmeno la strada dell’adesione abbia dato esito positivo verrà emanato l’accertamento in cui l’ufficio dovrà fornire le motivazioni precise che hanno permesso di emettere il suddetto atto. Successivamente all’emissione dell’atto di accertamento sintetico sono ammesse sia la definizione agevolata sia l’acquiescenza, istituti entrambi, che consentono la riduzione a un terzo delle sanzioni. Dopo la notifica dell’atto e presentando il ricorso in Commissione e sino alla prima udienza è possibile chiudere la lite in via stragiudiziale: infatti se l’atto contiene un’imposta sino a 20.000 euro è obbligatorio il reclamo e il consequenziale tentativo di mediazione, mentre per le liti di valore superiore c’è sempre la conciliazione giudiziale. In tutti e due gli istituti la pretesa può essere negoziata e le sanzioni sono ridotte al 40%.
Redditometro:illustrato il procedimento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate ultima modifica: 2013-08-03T20:29:35+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo