Con riferimento alle modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, occorre evidenziare che sono soggette ad imposizione tutte le somme e i valori (dei beni e servizi) percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro.
Il sistema italiano d’imposizione del reddito di lavoro dipendente si caratterizza, quindi, per un criterio di onnicomprensività della retribuzione. Possono costituire redditi da lavoro anche utilità rese da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro purchè concesse in ragione del rapporto stesso e rilevano i compensi effettivamente incassati fino al 12 gennaio dell’annoi solare successivo.
L’art.24 del Tuir prevede che tenendo conto del carattere personale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dalla base imponibile possano essere dedotti degli oneri personali (oneri deducibili) sostenuti dal contribuente e dall’imposta lorda possano essere detratte alcune detrazioni riguardanti il sostenimento di spese (cd.detrazioni per oneri) e la tipologia di redditi realizzati (c.d. detrazioni per tipologia di lavoro).
Occorre evidenziare che il sistema di deduzioni e di detrazioni personali accordato dall’ordinamento tributario italiano alle persone fisiche non residenti è più limitato rispetto a quello accordato a persone fisiche residenti a parità di reddito. Ai soggetti non residenti non sono concessi; alcuni oneri deducibili di carattere strettamente personale come, ad esempio, gli assegni periodici di mantenimento in favore del coniuge disposti da un giudice in conseguenza di una separazione o di un divorzio e i contributi previdenziali versati a forme pensionistiche complementari; le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia; le deduzioni e le detrazioni per spese di carattere sanitario sostenute dal contribuente nel suo interesse e in quello dei suoi familiari.
Le ragioni per le quali sono esclusi gli oneri deducibili e detraibili di carattere personale, precedentemente elencati, concessi dall’ordinamento italiano a persone fisiche non residenti, si spiegano per il fatto che esse sono accordate dall’ordinamento di residenza della persona fisica che considera a fondamento della propria potestà impositiva l’intero reddito mondiale del contribuente mentre, di regola, per il soggetto che non ha la residenza è assoggettato ad imposizione solo per il reddito realizzato nel territorio in cui non ha la residenza.
Successivamente l’ordinamento italiano si è dotato, mediante l’art.7, comma 1, della Legge del 30 ottobre 2014, n.161, di una disposizione – il comma 3-bis dell’art.24 del TUIR- al fine di estendere il medesimo regime di determinazione dell’imposta dovuta ai soggetti residenti in Italia ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio italiano sia pari almeno al 75% del reddito complessivamente prodotto e che lo stesso non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza. Ne discende logicamente che le suddette disposizioni riguardano, prevalentemente, i cd, frontalieri non residenti (cioè coloro che vivono in altro Stato e si recano in Italia per attività lavorative rientrando quotidianamente al proprio domicilio) e le persone che, ancorchè non residenti in Italia (perchè, per esempio, conservano i propri affetti ed interessi personali al di fuori del territorio dello Stato), siano distaccate presso soggetti distaccatari operanti in Italia. Ai fini del riconoscimento, da parte del sostituto d’imposta italiano che eroga il reddito, degli oneri deducibili dal reddito complessivo, delle detrazioni dall’imposta lorda nonchè delle detrazioni per carichi di famiglia, i lavoratori dipendenti non residenti devono autocertificare al sostituto d’imposta:
a) lo Stato nel quale risultano avere la residenza fiscale;
b) di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
c) di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diversi da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
d) i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare per il quale s’intende fruire delle detrazioni per carichi familiari, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate.
e) che il familiare per il quale si chiede la detrazione possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51.