Viene introdotto con decorrenza 1° gennaio 2018 il reddito di inclusione (c.d. Rel) quale misura unica aa livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
E’ strutturato secondo due modalità di intervento, costituite da un sostegno al reddito e da iniziative mirate di inclusione.
La prima consiste dunque in un beneficio economico erogato su base mensile, il cui importo potrà variare da un minimo di circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a un massimo di quasi 490 euro per nucleo familiare con 5 o più componenti.
In particolare si precisa che il Rel sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.
La seconda modalità consiste invece nell’offerta di servizi a soggetti specificatamente individuati sulla base di determinati criteri (valutazione del bisogno del nucleo familiare, situazione lavorativa, profilo di occupabilità, eccetera). con la finalità di predisporre un progetto personalizzato volto al superamento della condizione di povertà.
Per quanto riguarda i requisiti per l’accesso al Rel, si precisa che verrà richiesto ai nuclei familiari un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro.
Sul punto su rende noto che in fase di prima applicazione saranno ammessi in via prioritaria al Rel i nuclei familiari con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati over 50.
Inoltre si precisa che l’accesso al Rel è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, mentre risulta incompatibile con la contemporanea fruizione da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare dell’indennittà di disoccupazione.