La redazione dei bilanci relativi all’esercizio 2020 e’ influenzata dalla situazione pandemica che stiamo vivendo e pertanto occorre fornire attraverso la Nota Integrativa gli effetti negativi derivanti.
Per i bilanci 2020 non e’ possibile partire dalla Nota Integrativa (e dalla Relazione sulla gestione) dell’esercizio precedente, inserendo i nuovi dati senza rivedere i criteri di valutazione applicati. La continuita’ aziendale e’ argomento emerso a seguito della situazione che stiamo vivendo., pertanto occorre che la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacita’ dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Viene introdotta la facolta’ di deroga all’articolo 2423-bis n. 1 del Codice Civile che si rivolge alle societa’ che per la redazione del bilanci applicano le norme del Codice civile e i principi contabili internazionali. Nella redazione del bilancio 2020 possono essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuita’ aziendale. La scelta circa l’applicazione della deroga va illustrata nel numero 1 della Nota Integrativa che riguarda la descrizione dei criteri di valutazione adottati nel bilancio.
Una prima deroga e’ rappresentata dalla sospensione degli ammortamenti mantenendo i valori dell’esercizio precedente alla pandemia. Per esempio, un’impresa potrebbe applicare la deroga ad un impianto rimasto inutilizzato nell’esercizio 2020 e non ad altri che sono stati utilizzati e la Nota Integrativa dovra’ dare conto delle ragioni della deroga. Tuttavia tale previsione non consente l’integrale sospensione degli ammortamenti, pertanto le imprese, se ne ricorrono i presupposti, potrebbero non applicare la suddetta sospensione e pur continuando a contabilizzare gli ammortamenti, rivedere le aliquote applicate agli stessi, modificando il piano di ammortamento in base a quanto prevede l’articolo 2426 del c.c.
La norma di deroga, precisa che le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all’esercizio successivo allungandosi cosi’ il piano di ammortamento originario di un anno, riprendendo nell’esercizio 2021
E’necessario pero’che il bene sia presente nel processo produttivo in modo che ci sia una correlazione tra costi e ricavi.
Per esempio una societa’ di calcio, che non ammortizza nel bilancio 2020 i diritti pluriennali delle prestazioni relative ai calciatori, non potra’ recuperare l’ammortamento di un giocatore il cui contratto e’ scaduto ma potra’ recuperare l’ammortamento non effettuato nell’esercizio 2020 proporzionalmente nei successivi esercizi per gli altri calciatori sino alla scadenza del contratto. Tutto cio’ si riferisce a tutte le attivita’ soggette ad ammortamento.
Nel momento in cui si prende la decisione di sospensione in questione vi e’l’obbligo di destinare una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata: in caso di utili di esercizio d’importo inferiore a quello della quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva e’ integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi. La Nota Integrativa dovra’ dare conto delle ragioni della deroga, nonche’ dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell’esercizio.