Ravvedimento TASI

L’omesso, parziale o ritardato versamento della nuova tassa sui servizi indivisibili, è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta non pagata o pagata in ritardo. Le violazioni in esame, tuttavia, possono essere regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso, in virtù del richiamo operato dall’art. 1, comma 695, legge n. 147/2013 all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997.
A tal fine, il contribuente è tenuto a effettuare, nei termini di legge, un versamento comprensivo del tributo omesso e dei relativi interessi legali, con applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Il beneficio derivante dalla riduzione delle sanzioni varia in funzione della tempestività con cui il contribuente intende procedere alla regolarizzazione e della conseguente tipologia di ravvedimento applicabile.

Ravvedimento sprint

 Se il versamento avviene trascorsi i 14 giorni dalla scadenza del 16 ottobre, si applica una sanzione pari allo 0,2% del tributo per ogni giorno di ritardo dal 16 ottobre, maggiorata degli interessi legali fino alla data di pagamento.

Ravvedimento breve

Nel caso in cui si proceda alla regolarizzazione trascorso il sedicesimo giorno, ma non oltre il trentesimo dalla scadenza, la sanzione applicabile è pari al 3% (c.d. ravvedimento breve), con una riduzione a 1/10 della misura sanzionatoria ordinaria (art. 13, comma 1, lettera a).

Ravvedimento lungo

Infine, in caso di ritardo superiore a 30 giorni, i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare della sanzione ridotta del 3,75% (c.d. ravvedimento lungo), a patto che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione TASI relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Conseguentemente, le violazioni relative al 2014 potranno essere regolarizzate non oltre il 30 giugno 2015.
Anche ai fini del ravvedimento della TASI trovano applicazione le regole generali dell’istituto. Pertanto è necessario che la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative (accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento), delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Ravvedimento TASI ultima modifica: 2014-10-17T08:45:29+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo