La scadenza del 31 ottobre 2017, entro cui va presentato il modello 770/2017, per effetto della proroga disposta con il DPCM del 26 luglio 2017, ha un immediato riflesso sui termini per il ravvedimento operoso relativo alle violazioni commesse negli anni antecedenti. Con l’eccezione delle violazioni sanate entro trenta o novanta giorni, il ravvedimento operoso va effettuato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni dell’anno o degli anni successivi alla commissione della violazione e, la riduzione della sanzione dipende da quando il ravvedimento avviene. Nello specifico, la riduzione delle sanzioni può essere da 1/8 del minimo a 1/5 del minimo. Trattandosi di violazioni su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, può essere effettuato sino alla notifica dell’atto impositivo o dell’avviso bonario.
Ricordiamo che:
-per l’omessa applicazione/versamento delle ritenute fiscali, opera una sanzione che, a seconda della fattispecie, può essere del 20% o del 30% non potendo le due sanzioni essere applicate cumulativamente.
Ipotizziamo che nell’anno 2014, alcune ritenute siano state applicate ma non versate, se il ravvedimento avviene entro il 31 ottobre 2017, bisogna:
-sanare l’omesso versamento delle ritenute pagando le sanzioni del 30% ridotte a 1/6 del minimo;
-versare le ritenute unitamente agli interessi legali;
-presentare un modello 770/2015 integrativo;
-pagare le sanzioni per la violazione dichiarativa, applicando l’importo fisso da 250 a 2.000 euro, ridotte a 1/7 del minimo.
Con riferimento alle violazioni sulle ritenute commesse nell’anno 2016, invece il termine per il ravvedimento con riduzione ad 1/8 del minino della sanzione è sempre il 31 ottobre 2017.
Entro tale data occorre aver compilato correttamente il modello 770/2017 comprendendo le ritenute versate con ravvedimento, posto che in caso contrario sarebbe commessa altresì la violazione da dichiarazione infedele e ciò necessiterebbe di un ulteriore ravvedimento (che potrebbe avvenire entro il 29 gennaio 2018)