Oggi 2 ottobre è l’ultimo giorno per perfezionare il ravvedimento speciale: scade infatti il termine per versare la prima rata e rimuovere la violazione, alle condizioni agevolate della legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 174 e seguenti, della legge 197/2022).
I vantaggi del ravvedimento speciale sono plurimi. In primo luogo, la sanzione è ridotta a un diciottesimo del minimo, a prescindere dall’annualità di commissione della violazione.
Nella disciplina ordinaria, invece, la sanzione cresce all’aumentare del ritardo, arrivando fino a un sesto del minimo, qualora il ritardo superi i due anni. In presenza di processo verbale di constatazione, la sanzione “ordinaria” diventa un quinto del minimo, mentre resta un diciottesimo nella procedura speciale.
Inoltre, vale ricordare che la sanatoria si perfeziona con il solo pagamento della prima rata e la rimozione della violazione, da effettuarsi sempre entro il 2 ottobre. Non occorre dunque il versamento integrale del dovuto, anche se,
laddove non si paghi una delle rate entro la scadenza di quella successiva, viene iscritto a ruolo il residuo, con la maggiorazione del 30%. Si segnala invece la necessità di eseguire l’adempimento irregolare entro la scadenza di legge. Questo significa che non basta corrispondere la prima rata, ma, ad esempio in caso di dichiarazione dei redditi infedele, è necessario altresì trasmettere la dichiarazione corretta.
È possibile rateizzare il pagamento in otto rate. Quelle successive alla prima scadono il 31 ottobre, il 30 novembre e il 20 dicembre 2023, e il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024, con la maggiorazione degli interessi del 2% annuo.
Si ricorda che per espressa previsione di legge (articolo 21, comma 1, del Dl 34/2023) non sono ravvedibili con la procedura agevolata le violazioni riscontrabili con la liquidazione delle dichiarazioni, ex articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Si possono invece
ravvedere le violazioni rientranti nei controlli formali (articolo 36-ter del Dpr 600/1973), quale ad esempio la fruizione di crediti d’imposta non spettanti. Non rientrano nell’istituto neppure le violazioni formali, in quanto oggetto di una sanatoria specifica (articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 197/2022).
L’istituto viene preso in considerazione, in particolare, da chi è stato raggiunto da un processo verbale di constatazione in questi ultimi mesi.
Va ricordato che la consegna del pvc non risulta ostativa al ravvedimento speciale (così come accade per il ravvedimento ordinario) mentre lo è la ricezione di un atto impositivo.
Va comunque segnalato che, in presenza di pvc consegnato entro il 31 marzo 2023, il ravvedimento speciale risulta possibile, ma in linea di principio, in presenza di violazioni plurime, non conviene. In tale situazione, eventualmente, converrà chiudere l’accertamento con adesione agevolato di
cui al comma 179 della legge di Bilancio 2023 con il beneficio della riduzione a un diciottesimo delle sanzioni, applicata dall’ufficio, però, con il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/1997. Va peraltro ricordato che in tale eventualità la continuazione opera all’interno della singola annualità e per ciascuna imposta.
Il ravvedimento (sia quello speciale che quello ordinario), invece, non consente l’applicazione del cumulo giuridico: il contribuente deve perciò regolarizzare ogni singola violazione commessa. Ad esempio, facendo il caso più semplice, se non è stata emessa una fattura con Iva pari a 100 e questa ha determinato l’infedeltà della dichiarazione, nel caso del ravvedimento speciale occorrerà versare la sanzione ridotta pari a 5 (1/18 di 90) per l’omessa fatturazione e l’ulteriore sanzione ridotta di 5 (1/18 di 90) per l’infedele dichiarazione (oltre a quella relativa alla comunicazione Lipe infedele).