Ai sensi della Nota II-bis all’art.1 della Tariffa, Parte I allegata al DPR 131/86 gli atti traslativi di diritti reali a titolo oneroso sono tassati, ove soggetti a registro, nella misura del 2%se sussistono i requisiti per l’agevolazione prima casa e l’immobile non è di categoria A/1, A/8 e A/9, se:
-l’acquirente ha o dichiara in atto l’intenzione di trasferire la residenza nei 18 mesi successivi nel Comune ove è sito l’immobile;
-nell’atto l’acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote anche in regime di comunione legale, di diritti reali immobiliari su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
La decadenza si verifica non solo se difettano le condizioni elencate, ma pure con la vendita dell’immobile prima di 5 anni dall’acquisto, ciò, tuttavia, è impedito dall’acquisto di un’ulteriore abitazione da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla vendita infraquinquennale.
Da ultimo, l’art.1 comma 55 della legge L.208/2015 ha sancito che l’agevolazione permane anche per chi è titolare al momento dell’acquisto, di un’altra abitazione (su tutto il territorio nazionale) già acquistata col beneficio prima casa, a patto che se ne liberi entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. L’Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione la possibilità di ravvedimento per cui ove il contribuente non riesca a trasferire la residenza entro i 18 mesi successivi all’acquisto o quando, ceduto l’immobile prima del decorso dei 5 anni dall’acquisto agevolato, non sia in grado, entro l’anno, di acquistarne uno ulteriore. Sul versante operativo, il ravvedimento avviene trasmettendo all’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l’atto, una dichiarazione scritta con la quale si fa presente di non poter trasferire la residenza entro il termine o di non essere in grado di acquistare l’immobile entro l’anno dall’avvenuta cessione o di non poterlo cedere entro l’anno, sollecitando la riliquidazione del dovuto.
Ove la dichiarazione sia inviata prima dei 18 mesi o del decorso dell’anno, la violazione non si è consumata, quindi l’Agenzia delle Entrate, senza irrogare la sanzione del 30%, si limiterà a richiedere le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre agli interessi a decorrere dalla stipula dell’atto (tecnicamente, nemmeno si è nell’ambito del ravvedimento). Decorso il termine indicato, verranno irrogate le sanzioni del 30% ridotte per effetto del ravvedimento, unitamente alle maggiori imposte e agli interessi legali. La dichiarazione del contribuente va consegnata all’Agenzia delle Entrate entro i diversi termini dell’art.13 del DLgs.472/97 (cui corrisponde una diversa riduzione della sanzione, che può essere da 1/9 a 1/5) decorrenti :
-nel caso di mancato trasferimento della residenza, decorsi i 18 mesi dalla data di stipula dell’atto;
-nel caso di mancato acquisto dell’immobile, spirato l’anno dalla cessione avvenuta prima del decorso di 5 anni dalla stipula dell’atto;
-nel caso di mancata cessione dell’altra abitazione acquistata con i benefici prima casa, spirato l’anno della cessione.