Ravvedimento operoso

Ricorrendo al ravvedimento operoso,  le sanzioni sono ridotte a 1/10 se il ravvedimento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta ovvero a 1/8 se  il ravvedimento viene effettuato con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa. Inoltre in relazione agli omessi (o ritardati) versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione prevista (30%) è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale,  pari al 2,5% dal 1 gennaio 2012, con maturazione giorno per giorno.  I versamenti da effettuare per usufruire del ravvedimento vanno eseguiti presso banche, uffici postali o concessionari, indicando i codici tributo consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Ravvedimento operoso ultima modifica: 2013-10-03T19:21:06+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo